Ritardo PA risarcibile solo con colpa nesso causale e bene della vita (TAR Marche n. 102 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per la lesione di interessi legittimi, derivante da illegittimità provvedimentale o dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura extracontrattuale e non contrattuale da contatto sociale. Ai fini risarcitori occorre accertare la lesione di un bene della vita, la colpa dell’amministrazione e il nesso causale, non essendo sufficiente la sola violazione del termine procedimentale. La spettanza del bene della vita presuppone la completezza della documentazione necessaria all’atto richiesto, non rilasciabile d’ufficio. La condotta del privato contraria a buona fede e diligenza può recidere il nesso causale o concorrere a escludere il risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un centro turistico nel Comune di Sarnano, presenta domanda di autorizzazione per l’esercizio di un centro benessere. Il Comune avvia il procedimento e richiede integrazioni; segue uno scambio di corrispondenza con l’Asur Marche per il parere igienico-sanitario. L’autorizzazione viene rilasciata solo nel 2005, a distanza di oltre quattro anni dall’istanza.

La società e il suo rappresentante agiscono per il risarcimento del danno da ritardo, quantificato in circa 267.000 euro tra interessi passivi su mutui, deprezzamento delle attrezzature e mancato guadagno, invocando la responsabilità da contatto sociale e, in alternativa, quella aquiliana. Il Comune contesta la prova e l’ammontare del danno. Il processo è interrotto per il fallimento della società ed è riassunto dalla curatela fallimentare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il danno come extracontrattuale, prendendo atto dell’orientamento consolidato richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021. Ne deriva l’applicazione dei criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza, nonché l’esigenza di provare la lesione di un bene della vita.

I presupposti del danno da ritardo sono individuati nella lesione economicamente valutabile, nella connessione diretta con la violazione delle regole procedimentali e nell’imputabilità dell’inerzia a titolo di colpa. Il danneggiato deve provare la colpevolezza dell’amministrazione, non bastando la sola violazione del termine, che può dipendere da fatti estranei alla volontà della stessa.

Nel merito, il Collegio rileva che la documentazione era incompleta: la stessa parte ricorrente ammette che i locali avevano subito modifiche non comprese nel certificato di agibilità originario. Fino all’aggiornamento del certificato, avvenuto il 22 marzo 2004, mancava un requisito fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione, con conseguente esclusione della spettanza del bene della vita per il periodo anteriore.

Per il periodo successivo il Collegio esclude la colpa dell’amministrazione: la struttura non risultava interamente agibile e un nuovo certificato fu richiesto solo nel giugno 2005, poco prima dell’autorizzazione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e la Ad. Plen. n. 7 del 2021, il Tribunale osserva che il privato, pur non essendo tenuto a esperire rimedi procedimentali o giurisdizionali, è gravato dall’onere di una condotta conforme a buona fede e diligenza, che può incidere sul perimetro del danno.

La mancata sollecitazione giudiziale della conclusione del procedimento ex art. 31 e 117 c.p.a. e l’esecuzione delle integrazioni richieste concorrono a escludere il nesso causale. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle circostanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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