Esclusione discrezionale dalla gara per rinvio a giudizio e omessa dichiarazione (TAR Puglia n. 102 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio a giudizio del titolare dell’impresa concorrente per reati commessi nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto integra una circostanza valutabile ai fini dell’esclusione discrezionale dalla gara, anche se non tipizzata tra le cause automatiche di esclusione. La stazione appaltante può desumere l’inaffidabilità professionale dall’omessa dichiarazione di tale evenienza, che l’operatore è tenuto a rappresentare quando incida sull’integrità e affidabilità richieste. Ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), D. Lgs. n. 50/2016, il grave illecito professionale è concetto giuridico indeterminato, la cui sussunzione spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale resta entro i limiti della manifesta irragionevolezza, del travisamento e della pretestuosità, senza sostituire la valutazione opinabile dell’organo competente.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale operante nella manutenzione dei recipienti a pressione, partecipa a una gara ufficiosa indetta dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto sul portale M.E.P.A., con criterio del prezzo più basso, risultando miglior offerente. La stazione appaltante, dopo una richiesta di chiarimenti ex art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, dispone l’esclusione della ditta.

La motivazione si fonda su due elementi: la pendenza di un procedimento penale a carico del titolare, sfociato in rinvio a giudizio per reati in materia di pubbliche forniture, e l’omessa indicazione di tale circostanza nel DGUE e nella documentazione di gara. La ditta impugna l’esclusione e l’aggiudicazione al controinteressato davanti al TAR Puglia, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La domanda cautelare è respinta; la causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il provvedimento come frutto di una valutazione complessa di inaffidabilità, desunta da un lato dall’omessa dichiarazione del procedimento penale e del rinvio a giudizio, dall’altro dall’idoneità dei fatti contestati a integrare un grave illecito professionale. Richiama il testo dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) e sottolinea come la norma sanzioni anche l’omissione delle informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura.

Il TAR esclude che il rinvio a giudizio per reati connessi ai servizi oggetto di gara non sia circostanza valutabile: si tratta di elemento apprezzabile ai fini dell’esclusione discrezionale, sempre che riguardi condotte tenute in un precedente contratto e sia riferibile ai soggetti dell’art. 80, comma 3. Nel caso concreto i fatti contestati risultano perpetrati nell’esecuzione di un precedente appalto stipulato con la Marina Militare, con frode sui certificati di purezza del gas. La mancata coincidenza tra prestazioni oggetto della nuova gara e quelle della vicenda penale non è dirimente, perché il grave illecito professionale è concetto indeterminato che ricomprende ogni condotta contraria a un dovere giuridico, idonea a mettere in dubbio l’integrità dell’operatore.

Quanto all’omessa dichiarazione dei carichi pendenti, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2020: rilevano le informazioni evidentemente incidenti sull’integrità e affidabilità, anche oltre gli obblighi dichiarativi predeterminati. La sentenza n. 699/2022 del Consiglio di Stato, pur escludendo che la mancata comunicazione della pendenza penale costituisca di per sé mendacio, ha ribadito la necessità di una valutazione senza automatismi espulsivi, con sindacato limitato alla non pretestuosità. Nel caso di specie non emergono automatismi né valutazioni manifestamente abnormi.

Il TAR esclude infine che l’assenza di una condanna definitiva impedisca il giudizio di inaffidabilità: l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale consente di apprezzare anche una decisione giurisdizionale non definitiva come mezzo di prova. Esclusa la sussistenza di vizi ictu oculi, il ricorso è respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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