Elusione del giudicato e motivazione rafforzata nel riesame della causa di servizio (TAR Puglia n. 102 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere amministrativo conseguente a un giudicato di annullamento si esercita in uno spazio di discrezionalità ridotto ai limiti tracciati dal giudice. Ove la pronuncia abbia imposto all’amministrazione un obbligo di motivazione rafforzata e la verifica di tutti i fatti di servizio potenzialmente lesivi, il parere tecnico che si limiti a confermare i precedenti esiti negativi, omettendo tale approfondimento, integra violazione del giudicato. Il vizio è ravvisabile anche quando l’organo collegiale circoscriva l’esame a un arco temporale parziale, trascurando eventi successivi potenzialmente rilevanti. In tal caso il ricorso per ottemperanza è fondato, con annullamento del parere e del decreto ministeriale e nuovo obbligo di conformazione, anche mediante colloquio clinico con l’interessato. Resta fermo il rispetto della riserva di amministrazione, ma entro il perimetro conformato dalla sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo reparto esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha ottenuto dal TAR Puglia, con sentenza n. 1788 del 2022, l’accoglimento del ricorso avverso i provvedimenti che avevano negato la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità diagnosticata. La pronuncia, non impugnata, è passata in giudicato.
In sede di riedizione del potere, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con delibera del 18 maggio 2023, ha confermato i precedenti pareri negativi e il Ministero dell’interno, con decreto del 24 maggio 2023, ha respinto la domanda. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’assenza di nuova istruttoria e la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, posta dalla difesa erariale, tra atto emesso in violazione del giudicato e atto affetto da autonoma illegittimità, dalla quale dipende l’individuazione del rimedio. Richiamando il principio del cd. one shot temperato, la difesa ha sostenuto che il rimedio dell’ottemperanza sarebbe stato esperito in modo strumentale, non avendo il ricorrente impugnato nei termini il nuovo decreto.
Il TAR supera l’eccezione. Riconosce che l’annullamento giurisdizionale lasciava salva l’adozione di ulteriori provvedimenti e non imponeva un atto satisfattivo dell’interesse pretensivo. Osserva però che la riedizione del potere avviene comunque in uno spazio di discrezionalità più ridotto, nei limiti tracciati dal giudice.
Nel caso concreto l’amministrazione ha correttamente sollecitato un nuovo esame del Comitato, ma l’organo tecnico ha disatteso il contenuto conformativo della pronuncia, che esigeva una motivazione rafforzata e la verifica di tutti i precedenti di servizio. La criticità riguarda la parte in cui il Comitato ha escluso il nesso causale considerando i soli fatti occorsi tra il 1975 e il 1996, senza tenere conto che i crolli richiamati si verificarono nel 1999 e nel 2004.
Il Collegio rileva inoltre che la disamina ha trascurato il demansionamento prospettato come possibile causa o concausa, mentre la sentenza imponeva di valutare tutti i fatti di servizio capaci di esporre il dipendente a eventi pregiudizievoli per la salute. Su queste basi ravvisa la violazione del giudicato e accoglie il ricorso, annullando il parere e il decreto, con nuovo compito del Comitato di pronunciarsi sul nesso causale anche mediante colloquio clinico con l’interessato.
Nota della Redazione
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