Sospensione di autorizzazione a variante di cava per carenza di VIA e principio di precauzione (TAR Puglia n. 98 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività estrattiva, il titolo abilitativo alla coltivazione di cava e la sua variante non sostanziale, ancorché adottati dal Comune, non possono prescindere dagli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali, né dalle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. La proroga dell’efficacia del titolo rilasciata in assenza di tali presupposti è illegittima. In pendenza del giudizio di merito, l’imminente rischio di trasformazioni irreversibili del territorio impone al giudice amministrativo di fare rigorosa applicazione del principio di precauzione di matrice europea, accogliendo l’istanza cautelare di sospensione.
Il Fatto
La Regione Puglia ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Apricena ha autorizzato una variante non sostanziale del progetto di coltivazione di una cava, riducendo l’areale e la profondità di scavo, e ha contestualmente prorogato l’efficacia del titolo estrattivo sino a una data successiva.
Secondo la ricorrente, l’attività estrattiva si fondava su un titolo originario ormai scaduto e l’istanza sarebbe stata presentata all’ente locale al fine di eludere le procedure di valutazione ambientale di spettanza regionale. La Regione ha dedotto la violazione della legge regionale n. 22 del 2019 e del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando la carenza assoluta della valutazione di impatto ambientale, dell’autorizzazione paesaggistica e l’indebita commistione tra gli istituti della proroga e della variante. Si è costituito il solo Comune di Foggia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre non si sono costituiti né l’ente che ha adottato il provvedimento né la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda cautelare assistita da sufficiente fumus boni iuris e da un imminente periculum in mora, accogliendo l’istanza di sospensione presentata dalla Regione.
La determinazione comunale è risultata prima facie affetta da profili di illegittimità, avendo l’ente locale prorogato l’efficacia del titolo estrattivo fino al 31.12.2029 in totale pretermissione delle prerogative e degli atti di assenso spettanti alle altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali. La proroga di un titolo ormai scaduto, unitamente all’autorizzazione di una variante, è stata ritenuta dal Tribunale una commistione di istituti non consentita, idonea a eludere le garanzie procedimentali di cui è titolare l’amministrazione regionale.
Quanto al periculum, il Collegio ha osservato che l’attività estrattiva ha un rilevante impatto su un ecosistema sensibile e che, in pendenza del giudizio di merito, sussiste il concreto rischio di trasformazioni irreversibili del territorio. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto doveroso fare rigorosa applicazione del principio europeo di precauzione, il quale impone di anteporre l’esigenza di tutela ambientale alla prosecuzione di attività potenzialmente lesive sino all’accertamento definitivo della loro legittimità.
La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione dell’efficacia della determinazione impugnata e fissazione dell’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
Nota della Redazione
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