Concessioni demaniali marittime: il SUAPE si apre solo dopo la gara (TAR Sardegna n. 209 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti per il rilascio di titoli edilizi e paesaggistici, quando l’intervento sia subordinato al previo espletamento di una gara pubblica, il procedimento SUAPE è posticipato all’esito della procedura selettiva. Ne consegue che l’avviso di gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima non è illegittimo per il solo fatto che il concorrente non sia ancora in possesso dei titoli abilitativi, essendo il loro rilascio rinviato al momento successivo all’aggiudicazione. La descrizione dell’intervento contenuta nel bando deve ritenersi adeguata laddove rechi gli elementi essenziali per consentire la formulazione di un’offerta consapevole e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio.
Il Fatto
La comunione ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del 17 dicembre 2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima, relativa a un’area di circa mille metri quadrati per il posizionamento di un pontile in località Punta Nuraghe, nel Comune di Olbia. Con il ricorso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’avviso e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, lamentando, tra l’altro, il difetto di titolo edilizio e paesaggistico dell’intervento e la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio. La Regione si è costituita in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione del TAR
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare ritenendo, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, che non sussistesse il necessario fumus boni iuris. Quanto alla censura relativa al difetto di titolo edilizio e paesaggistico, il Collegio ha osservato che essa è smentita dalla disciplina prevista dall’art. 18 della Deliberazione della Giunta regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019, recante le direttive di attuazione del SUAPE.
Secondo tale disposizione, laddove l’intervento sia subordinato al previo svolgimento di una gara pubblica – come nel caso di specie – il procedimento per il rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici necessari all’attuazione dell’intervento è posticipato all’esito della gara stessa. L’assenza dei titoli in capo al concorrente, pertanto, non può integrare un vizio della procedura selettiva.
Con riferimento alla seconda censura, il Tribunale ha rilevato che la lamentata violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio non trova riscontro nel contenuto del bando, il quale reca una descrizione adeguata dell’intervento oggetto della concessione. Da tale descrizione, il Collegio ha desunto la possibilità per gli operatori economici di formulare consapevolmente le proprie offerte.
Il TAR ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensando tra le parti le spese relative alla fase del giudizio.
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Nota della Redazione
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