Ordine di demolizione atto vincolato e onere probatorio sulla data dell’abuso (Cons. Stato n. 10301 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria alcuna valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di queste con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Non è ammissibile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Nella materia della repressione degli abusi edilizi, l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera incombe sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova: solo questi dispone, di norma, di atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto, mentre l’amministrazione non è in grado di accertare materialmente la situazione in tutto il territorio. Il rilascio di un nulla osta paesaggistico non incide sul giudizio urbanistico-edilizio fondato sulla carenza del titolo e sulla mancanza del requisito della doppia conformità.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto la demolizione di un complesso di opere realizzate in zona agricola sottoposta a tutela paesaggistica, prive di titolo abilitativo: un manufatto residenziale, un portico, un deposito attrezzi, un box prefabbricato e una struttura precaria per la legna. L’interessata ha presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che il Comune ha rigettato per difetto della doppia conformità, del lotto minimo e dei requisiti previsti dalla legge urbanistica regionale.

La proprietaria ha impugnato l’ordine di demolizione e, con motivi aggiunti, il diniego di sanatoria. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso. L’appellante ha contestato la sentenza deducendo otto motivi, incentrati sulla preesistenza delle opere, sulla natura non vincolata del provvedimento repressivo, sulla motivazione della sanzione pecuniaria e sul diniego di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle garanzie procedimentali, rileva che l’ordinanza di demolizione ha espressamente esaminato la questione dei nulla osta, chiarendo che gli stessi non avrebbero potuto esplicare effetti favorevoli rispetto al profilo urbanistico-edilizio dell’assenza di titoli. Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato, essendo l’assenza del titolo accertata documentalmente.

Sulla preesistenza delle opere, l’appellante sostiene la risalenza agli anni quaranta del secolo scorso, fondandosi sulle aerofotogrammetrie del 1954 e del 1985. La Corte conferma il giudizio del TAR: per scala e dimensioni, tali rappresentazioni non sono idonee a dimostrare la risalenza dei manufatti nella loro attuale consistenza. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’onere di provare la data di realizzazione dell’abuso incombe sul privato, criterio che discende dall’applicazione alla materia edilizia del principio di vicinanza della prova, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, 05/11/2024, n. 8792.

Sul quarto motivo, la Corte ribadisce il principio consolidato della natura vincolata dell’ordine di demolizione, che non richiede la specifica valutazione dell’interesse pubblico né la comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Quanto all’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la relativa evenienza è subordinata all’inottemperanza dell’ordine, non ancora verificatasi, e in ogni caso l’appellante non ha fornito prova della propria totale estraneità all’abuso.

La sanzione pecuniaria è irrogata solo in caso di mancata demolizione spontanea nel termine e risulta correttamente determinata nel minimo edittale, con richiamo ai criteri della delibera consiliare. Sul diniego di sanatoria, assume rilievo dirimente la carenza del presupposto della doppia conformità: l’eventuale acquisizione del nulla osta dell’ente parco resta ininfluente, e nessun obbligo di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 era configurabile a fronte di tale carenza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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