Parere paesaggistico dovuto anche per opere anteriori al vincolo (Cons. Stato n. 6510 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, richiesto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, è necessario anche quando le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo. L’obbligo di pronuncia sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui va valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo sia stato introdotto. Tale valutazione risponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. Il parere sfavorevole che dia conto della rilevante incidenza planovolumetrica dell’intervento e delle difformità rispetto al titolo assentito è adeguatamente motivato.

Il Fatto

Un privato ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un intervento consistente, secondo la sua difesa, nell’allineamento di un muro di ridotte dimensioni, eseguito in un periodo in cui sul territorio comunale non gravava alcun vincolo paesaggistico. Il Comune, sulla base di un parere negativo della Soprintendenza, ha denegato la sanatoria.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso richiamando l’obbligatorietà del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Proposto appello, la questione arriva al Consiglio di Stato, chiamato a stabilire se l’anteriorità delle opere rispetto al vincolo escluda la necessità del parere paesaggistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il quadro censore dell’appellante si fonda sull’assunto che il parere negativo difetti di motivazione, non essendo comprensibile come un modesto intervento di allineamento di un muro possa incidere sull’assetto paesaggistico.

La Sezione ritiene invece che il parere della Soprintendenza sia adeguatamente motivato. In esso si rinviene un articolato quadro argomentativo che dà conto della rilevante incidenza planovolumetrica dell’intervento realizzato dopo la soglia temporale del 1° ottobre 1983, con ampliamenti e aggiunta di un piano sottotetto e di copertura a falde.

La Corte valorizza, inoltre, il rilievo per cui non vi è coincidenza tra la superficie riportata nei modelli di condono e quella indicata nei grafici, e che l’edificio realizzato è totalmente diverso da quello rappresentato nel progetto assentito, per caratteristiche planovolumetriche e facciate. Non può quindi essere invocata la preesistenza dell’opera, essendo stata questa interessata da significativi interventi modificativi.

Il principio centrale è richiamato tramite il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 1999: l’art. 32 della legge n. 47/1985 non deroga ai principi generali, sicché l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda. L’anteriorità cronologica delle opere non preclude lo specifico apprezzamento di conformità paesaggistica. Le spese del giudizio sono compensate, stante la costituzione solo formale della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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