Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 361 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, dovendo ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata, di regola, agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione prevalentemente sollecitatoria e con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Al commissario ad acta, se dipendente della stessa Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa e a rifondere le spese di lite.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione non ha adottato alcuna condotta adempitiva. Il titolo è divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria del Tribunale ordinario. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, l’applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza azionata è passata in giudicato e che è ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 20 novembre 2024, rispetto alla notifica del ricorso, effettuata il 27 marzo 2025. Sono dunque integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il TAR ricorda che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso va accolto con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvede un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari competenti per il pagamento degli emolumenti della Carta del docente. Il commissario dà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta, ricorrendo, se necessario, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e che la mancanza di disponibilità non può ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene il ritardo sufficiente a giustificare la misura, ma con finalità principalmente sollecitatoria. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: occorre bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria e creare certezza sul costo dell’inerzia. Pertanto, in caso di superamento del termine perentorio di novanta giorni, il Ministero dovrà versare al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà effettuare d’ufficio il calcolo e disporne il pagamento contestualmente al debito principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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