Il vincolo dei 150 metri dalla battigia non ammette sanatoria né affidamento (C.G.A.R.S. n. 1032 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976 impone, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali, un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia in tutte le zone omogenee diverse dalle zone A e B. Decisiva non è la situazione di fatto, ma la qualificazione formale dell’area al giugno 1976: solo la prova che l’opera ricada in zona A o B già perimetrata a quella data esclude il vincolo. L’art. 23 l.r. n. 37/1985 esclude dalla sanatoria le costruzioni realizzate in violazione del predetto art. 15, salvo quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della legge e con strutture essenziali completate entro il 31 dicembre 1976. Il diniego di condono e l’ordine di demolizione costituiscono atti vincolati, che non richiedono motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, e l’inerzia prolungata dell’amministrazione non radica alcun affidamento tutelabile. Il vincolo non contrasta con gli artt. 42, 117 e 116 Cost. né con gli artt. 8 e 14 CEDU: non espropria, ma conforma lo ius aedificandi alla tutela del paesaggio costiero.
Il Fatto
Gli appellanti, eredi di acquirenti iure hereditatis, agiscono per un immobile realizzato nel 1983 in una frazione marinara del Comune di Bagheria, a distanza inferiore a 150 metri dalla battigia. Nel 1986 erano state presentate due istanze di condono edilizio, respinte con provvedimento del 2018; seguiva l’ordinanza di demolizione n. 62 del 2018.
Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, ha respinto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti. Proposto appello, il giudizio è stato interrotto due volte per il decesso dei ricorrenti originari ed è stato riassunto dagli eredi nel marzo 2025. La questione arriva al Collegio perché gli appellanti contestano l’applicazione automatica del vincolo costiero, la mancata considerazione dell’urbanizzazione di fatto e il difetto di motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. La verificazione disposta in primo grado ha accertato che l’edificio si colloca a 133,14 metri dalla battigia nel punto più vicino; la perizia di parte è stata ritenuta in contrasto con i rilievi aerofotogrammetrici del 1976 e del 1983 e con la misurazione in loco del 2021. La distanza è considerata attendibile anche per gli anni 1981-1986, essendo la linea di battigia rimasta invariata.
Quanto alla qualificazione dell’area, il Collegio richiama l’istruttoria svolta in altro procedimento relativo alla medesima zona (C.G.A.R.S. n. 218/2023): il piano del 1976 collocava l’area in “Stralciata per nuovi studi”, con edificazione consentita secondo i parametri del verde agricolo, mentre i piani del 1982, 1985 e 1989, che attribuivano la destinazione “B3”, non sono mai stati approvati. L’immobile non ricadeva quindi in zona B né al momento della realizzazione né a quello della domanda di sanatoria, con conseguente legittimità del diniego.
È infondata la censura sul difetto di motivazione rafforzata e sull’affidamento. La mera inerzia, anche trentennale, non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine: l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre il consapevole mantenimento dell’abuso integra attività contra legem. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e Cons. Stato Sez. II n. 1925 del 2020: la demolizione dell’immobile abusivo non richiede motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
Quanto alla pretesa sproporzione, il Collegio ribadisce che la ratio dell’art. 15 risiede nella tutela dell’interesse paesaggistico, valore costituzionalmente prevalente rispetto a ogni altro interesse (C.G.A. n. 454 del 2022 e n. 864 del 2025). È irrilevante l’urbanizzazione di fatto: la norma “fotografa” il regime delle eccezioni esistente al 1976 e prevale sulle varianti pianificatorie successive. Le censure di incostituzionalità sono respinte, perché il vincolo comprime lo ius aedificandi in modo conforme agli artt. 42 e 117 Cost. e all’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, senza espropriazione.
La domanda risarcitoria è rigettata: il pregiudizio deriva dalla condotta dei danti causa, non dall’attività vincolata dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Nota della Redazione
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