Termine di 120 giorni per domanda risarcitoria autonoma da ordinanza demolizione (Cons. Stato n. 10328 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, proposta in via autonoma ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., è soggetta al termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento amministrativo, non dalla sua esecuzione materiale. Il dies a quo resta ancorato alla piena conoscibilità dell’atto lesivo, anche quando il destinatario ne abbia male inteso il contenuto dispositivo. Non sussiste disparità di trattamento rispetto all’azione risarcitoria proposta dopo il giudicato, poiché entrambe sono soggette al medesimo termine, differenziandosi solo il momento di decorrenza. La scelta legislativa supera la pregiudiziale amministrativa e non comprime il diritto di accesso al giudice, purché non renda l’esercizio del diritto praticamente impossibile.
Il Fatto
Il proprietario di un chiosco-bar impugna davanti al TAR Sardegna la sentenza che ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla demolizione della struttura disposta dal Comune. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile, perché proposto oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’ordinanza n. 29 del 24 novembre 2015, che aveva imposto la demolizione dell’intera struttura. Il ricorrente aveva invece ritenuto che il termine dovesse decorrere dalle singole opere abusive già contestate con una precedente ordinanza e poi spontaneamente rimosse.
L’appellante contesta la decorrenza del termine, sostenendo che esso dovrebbe essere ancorato all’attività materiale di demolizione, all’inoppugnabilità del provvedimento e al comportamento ingannevole dell’amministrazione. Lamenta inoltre la violazione del giusto processo e del diritto di proprietà, richiamando la Carta di Nizza e la CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. ha superato la pregiudiziale amministrativa e consente di proporre in via autonoma la domanda risarcitoria entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento, allorché il danno derivi direttamente da questo, come nella specie. Il termine è quindi pacificamente applicabile.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, che ha escluso l’irragionevolezza della scelta legislativa. Il termine decadenziale esprime un bilanciamento tra l’interesse del danneggiato ad agire e l’interesse pubblico alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, secondo una logica di stabilità degli effetti giuridici.
Il dato cronologico è decisivo: il ricorso di primo grado è stato notificato il 3 ottobre 2018, mentre l’ordinanza di demolizione era stata notificata il 14 gennaio 2016. Il ricorso è pertanto irrimediabilmente tardivo. La Corte precisa che il dies a quo decorre dalla conoscenza dell’ordinanza che ha ingiunto la demolizione dell’intera struttura, non dall’attività materiale che ne costituisce mera esecuzione.
Nessuna rilevanza assume l’asserito errore nella comprensione del contenuto dispositivo, una volta che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario. Non vi è disparità di trattamento tra domanda autonoma e domanda successiva al giudicato: entrambe sono soggette al medesimo termine, mutando solo il dies a quo. La tesi dell’inoppugnabilità, inoltre, ripropone sotto diversa veste la pregiudizialità che la norma ha inteso superare. Né il comportamento ingannevole del Comune né l’assoluzione in sede penale possono differire un termine ancorato per legge alla conoscenza del provvedimento lesivo.
Quanto alle censure CEDU, la Corte richiama la sentenza n. 94/2017: il diritto di accesso al tribunale non è assoluto e può essere limitato, purché lo scopo sia legittimo e il rapporto tra mezzi e fini proporzionato. Infine, la riduzione in pristino costituisce l’effetto naturale dell’inottemperanza a un’ordinanza non impugnata e divenuta inoppugnabile, con richiamo alla Adunanza plenaria n. 16 del 2023 sulla compatibilità convenzionale dei provvedimenti di repressione degli abusi edilizi. L’appello è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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