La condanna penale e la dichiarazione mendace legittimano il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 10599 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, la presenza di una condanna penale irrevocabile costituisce legittimo indice sintomatico di mancata integrazione e inaffidabilità del richiedente, idoneo a sorreggere il diniego. La relativa valutazione è rimessa ad un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo nei limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e sufficienza istruttoria. Non rileva, ai fini della legittimità del provvedimento, la sopravvenienza di un provvedimento di riabilitazione, posto che la condotta delittuosa rimane valutabile come fatto storico e che, secondo la regola del tempus regit actum, la legittimità va apprezzata con riferimento al momento dell’emanazione dell’atto.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava, in data 4 aprile 2018, istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della legge n. 91/1992, allegando la documentazione reddituale e le certificazioni penali richieste. L’Amministrazione adottava tuttavia un provvedimento di diniego, rilevando l’esistenza di una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel febbraio 2018, per i reati di cui agli artt. 110 e 624 c.p. (furto in concorso), nonché la circostanza che l’istante aveva dichiarato nella domanda di non avere precedenti penali, integrando così una fattispecie di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio, lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l’insufficienza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto inquadrato la natura del potere esercitato, qualificandolo come atto di alta amministrazione, caratterizzato da un’ampia discrezionalità nella valutazione della stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale e della sua adesione ai valori costituzionali. Tale valutazione, pur non potendo essere arbitraria, non è suscettibile di scrutinio giurisdizionale di merito se non nei limiti della palese irragionevolezza o illogicità del giudizio espresso dall’Amministrazione.
La motivazione del diniego è stata ritenuta esaustiva e adeguata, avendo l’Amministrazione evidenziato due elementi ostativi: la sussistenza della condanna penale irrevocabile per furto e la dichiarazione mendace resa in proposito nella domanda. Tali elementi, secondo il Collegio, consentono di comprendere l’iter logico seguito e sorreggono legittimamente il diniego, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, secondo cui la condanna per furto costituisce indice di mancata integrazione e inaffidabilità del richiedente.
Quanto alla riabilitazione, intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, il Tribunale ne ha affermato l’irrilevanza ai fini della validità dell’atto. La condotta delittuosa rimane, infatti, valutabile come fatto storico, indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme, e la legittimità del provvedimento amministrativo va comunque apprezzata con riferimento al momento della sua emanazione secondo la regola del tempus regit actum. Gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati solo in occasione di un’eventuale nuova istanza.
Infine, riguardo alla dedotta mancata ricezione del preavviso di rigetto, la circostanza è stata contraddetta dall’indicazione dell’inserimento della nota nel sistema informatico. Il Tribunale ha precisato che le generiche problematiche legate all’uso dello SPID sono inidonee ed inescusabili a giustificare la mancata consultazione del portale, considerato che l’utenza è domicilio digitale e il richiedente ha il dovere di monitorare le comunicazioni. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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