La non ammissione alla classe successiva resta legittima anche con PDP (TAR Lombardia n. 1032 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe e non è sindacabile nel merito, salvo che per vizi di manifesta illogicità o carenza di motivazione. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, l’ammissione presuppone il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L’adozione di un PDP per alunno con disturbo aspecifico dell’apprendimento non esonera lo studente dal raggiungimento degli obiettivi minimi e non impedisce la bocciatura in presenza di diffuse insufficienze. L’eventuale inadeguatezza o tardività delle misure compensative non inficia di per sé il giudizio finale, potendo al più fondare una responsabilità dell’istituzione scolastica per omissioni.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di genitore di uno studente iscritto alla classe IV di un liceo classico milanese, ha impugnato gli atti con cui il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione del figlio alla classe successiva. Lo studente ha riportato sei insufficienze, quattro delle quali gravi, con un giudizio finale che evidenziava il mancato superamento delle lacune accumulate e un quadro complessivo incompatibile con il passaggio di classe.

Il genitore ha censurato la decisione sotto quattro profili: carenza di istruttoria e violazione delle disposizioni in materia di DSA, tardiva adozione del PDP e inadeguatezza delle misure compensative, erroneità della media dei voti, insufficienza delle verifiche somministrate. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1074 dell’8.9.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso condividendo le ragioni già espresse in sede cautelare. Quanto al primo motivo, il TAR ritiene la motivazione del giudizio di non ammissione adeguatamente congrua, perché correlata alle carenze riscontrate in numerose materie. Il voto numerico «esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organismo collegiale competente» (C.G.A.R.S., ordinanza n. 403 del 30.11.2023). La decisione si fonda sulla constatazione che lo studente non ha conseguito la sufficienza in diverse discipline, elemento ostativo al passaggio di classe ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009.

Il Tribunale precisa che gli obiettivi minimi sono richiesti anche agli studenti con PDP. Il giudizio negativo «si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale» (Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 27.01.2020).

Sulla tardività del PDP, il Collegio osserva che la scuola ha ricevuto un primo certificato solo il 30.11.2021, risalente al 2016, e che solo con la relazione clinica dell’8.2.2022 è stato attestato un disturbo aspecifico dell’apprendimento. La mancata predisposizione del piano dall’inizio dell’anno non è quindi imputabile all’amministrazione. Quanto all’inadeguatezza delle misure, i genitori avrebbero potuto chiedere la modifica del PDP o contestarne il contenuto, evenienza non verificatasi. In ogni caso, l’omessa individuazione o attuazione di misure compensative adeguate non giustifica l’illegittimità del giudizio finale, potendo al più integrare una responsabilità dell’istituto per omissioni, nella specie non configurabile.

Le ulteriori tre censure sono parimenti infondate. La media dei voti risulta correttamente calcolata, combinando scritto e orale. Quanto al numero delle verifiche, non è provata l’incongruità, e il voto può essere sintesi di diverse forme di valutazione. La documentazione prodotta dallo stesso ricorrente conferma la presenza di prove scritte.

Il rigetto del ricorso comporta il rigetto della connessa domanda risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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