Certificazione linguistica nel bando e titoli esteri: rigetto del ricorrente (TAR Puglia n. 1036 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che subordina l’attribuzione del punteggio per la conoscenza di una lingua straniera al conseguimento di una certificazione linguistica di livello non inferiore al B2 non è in sé irrazionale, perché esprime una scelta discrezionale dell’amministrazione coerente con l’esigenza di oggettiva verificabilità del requisito. L’eventuale illogicità della prescrizione, derivante dall’assenza di enti accreditati abilitati a certificare la lingua di riferimento, integra un vizio che deve essere fatto valere con una censura tempestiva, non con deduzioni introdotte tardivamente nella memoria difensiva non notificata. Nei concorsi pubblici la dichiarazione di equipollenza è richiesta per tutti i titoli di studio conseguiti all’estero che si intendano valutare, non solo per quello di ammissione, mentre il riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 riguarda il solo titolo di accesso. Il titolo di studio utilizzato dal candidato per accedere al profilo professionale non può essere invocato come titolo ulteriore, quando il bando riservi la valutazione ai soli titoli afferenti alle materie oggetto della selezione diversi da quello di accesso.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia per la copertura di posti di tecnico delle arti visive, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria con punti 81. A seguito del reclamo di un altro candidato, la Commissione revocava tre punti relativi alle certificazioni linguistiche, non provenienti da ente riconosciuto dal decreto dipartimentale n. 2813 del 21 novembre 2024, e successivamente ulteriori due punti per mancanza di equipollenza del dottorato di ricerca conseguito all’estero. Nella graduatoria finale la ricorrente risultava terza, idonea non vincitrice, con punti 77.

Impugnava quindi la graduatoria, i verbali della Commissione e la nota che la invitava a esibire le dichiarazioni di equipollenza, chiedendo la rettifica della graduatoria, il collocamento al secondo posto e il risarcimento dei danni da mancata assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina il primo motivo, relativo alla mancata attribuzione del punto per la conoscenza della lingua bulgara. L’art. 8, lettera c), del bando richiede espressamente il conseguimento di una certificazione linguistica non inferiore al livello B2. La tesi della ricorrente, fondata sull’essere cittadina italiana di madre lingua bulgara e sul possesso di titoli di studio conseguiti in Bulgaria, non viene accolta: la prescrizione non è irrazionale e avrebbe semmai dovuto essere censurata sotto il diverso profilo della assenza di enti certificatori abilitati per quella lingua, rilievo però formulato tardivamente e in una memoria non notificata.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il bando richiede per tutti i titoli di studio conseguiti all’estero la dichiarazione di equipollenza o l’avvio della relativa richiesta. Nel caso di specie nessuna istanza era stata attivata. Il richiamo all’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 non giova alla ricorrente, perché tale norma concerne il riconoscimento del titolo di ammissione conseguito all’estero e non i titoli ulteriori, consentendone la richiesta ai soli candidati vincitori entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

Il terzo motivo è parimenti disatteso. La ricorrente aveva utilizzato il diploma conseguito in Bulgaria, riconosciuto equipollente al diploma accademico di vecchio ordinamento in scenografia, quale titolo di accesso alla selezione. Non poteva quindi invocarlo come titolo ulteriore, posto che l’art. 8, lettera a), del bando, non impugnato, ammette a valutazione solo i titoli afferenti alle materie oggetto del bando diversi da quello di accesso.

Il ricorso è pertanto rigettato siccome infondato. La novità e peculiarità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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