Richiesta documentale del Comune è atto endoprocedimentale non lesivo (TAR Campania n. 1072 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune richiede la trasmissione della documentazione tecnica aggiornata e del certificato di collaudo di un impianto di distribuzione del gas, preannunciando l’adozione di consequenziali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, costituisce atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale. Essa non è idonea a ledere in via diretta il bene della vita ambito dal privato e non è pertanto impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La verifica della portata lesiva va condotta con riferimento agli effetti concreti dell’atto e all’utilità pratica ritraibile dall’eventuale annullamento.

Il Fatto

Il Comune di Postiglione, con nota del 10 novembre 2023, prot. n. 8261, ha richiesto alla società titolare dell’impianto di distribuzione del GPL la trasmissione della documentazione tecnica aggiornata e del certificato di collaudo, preannunciando l’adozione dei consequenziali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità in caso di mancato assolvimento dell’incombente nel termine fissato.

La società ha impugnato la nota davanti al TAR Campania, deducendo di aver fornito il riscontro documentale e di non essere in grado di produrre la risalente documentazione mancante, invocando il principio ‘ad impossibilia nemo tenetur’. Si sono costituiti il Comune e il soggetto subentrato nella gestione dell’impianto, eccependo inammissibilità e infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata per carenza di interesse. La nota impugnata si limita, da un lato, a richiedere la documentazione tecnica e il certificato di collaudo al fine di verificare che l’impianto fosse stato realizzato in modo idoneo anche alla distribuzione del gas naturale, nel rispetto delle norme UNI 9165 e 9860 e del d.m. 24 novembre 1984; dall’altro, a preannunciare i consequenziali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Si tratta, secondo il Tribunale, di un atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale. La conferma viene dalla circostanza che, all’indomani della sua emanazione, i soggetti coinvolti nelle operazioni di consegna dell’impianto hanno dato corso a un’ampia attività di verifica di idoneità e conformità, volta anche a sopperire alle eventuali lacune nella documentazione.

Il Collegio ricostruisce in dettaglio il percorso amministrativo seguito: l’incontro del febbraio 2024 tra le società, la nomina del tecnico comunale nel marzo 2024, il riscontro della società nel maggio 2024 con indicazione delle attività e verifiche necessarie, la nomina del tecnico per il collaudo nell’ottobre 2024, le interlocuzioni sul progetto stralcio per l’accesso ai finanziamenti FSC 2014/2020, fino al programma di indagini propedeutiche e all’esecuzione dei saggi conclusi il 19 marzo 2025, con il tavolo tecnico del 14 aprile 2025.

Da tale ricostruzione il Tribunale trae la conclusione che alla nota del 10 novembre 2023 non è ricollegabile alcuna portata direttamente lesiva rispetto al bene della vita ambito, cosicché la ricorrente nessuna utilità pratica avrebbe potuto ritrarre dall’invocata pronuncia annullatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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