Liquidazione del compenso per il merito nel gratuito patrocinio (TAR Marche n. 988 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore per la fase di merito è effettuata dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale. Tale liquidazione, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, è ridotta alla metà. Nell’esercizio di tale potere, il giudice deve considerare la natura seriale della controversia e l’eventuale compenso già liquidato per la fase cautelare, al fine di determinare un importo congruo e complessivamente proporzionato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, adottato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ascoli Piceno. Ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il difensore aveva svolto la propria attività nell’ambito del giudizio, che era stato definito con sentenza. Il compenso per la sola fase cautelare era stato già liquidato con separato decreto.
La Motivazione della Corte
Il collegio, investito dell’istanza di liquidazione presentata dal difensore, ha richiamato il quadro normativo di riferimento, individuato nell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese entro i valori medi delle tariffe professionali e in base all’impegno professionale richiesto dalla natura della causa. Ha altresì applicato l’art. 130 del medesimo decreto, che impone il dimezzamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
Il tribunale ha quindi valutato gli elementi rilevanti ai fini della misura del compenso, evidenziando la natura seriale della controversia, caratterizzata da questioni analoghe a quelle di altri ricorsi pendenti o definiti, nonché il limitato grado di complessità della vicenda. Ha inoltre considerato che il difensore aveva già ottenuto una liquidazione per l’attività svolta in sede cautelare, con la conseguente necessità di evitare duplicazioni e di assicurare una complessiva congruità del compenso.
In applicazione dei parametri richiamati e dell’esercizio del potere discrezionale ad esso attribuito, il collegio ha ritenuto congrua la determinazione dell’ulteriore compenso professionale in complessivi € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento della somma a carico dell’Erario. Il decreto è stato infine destinato alla comunicazione alle parti e al difensore, nonché all’invio della copia all’ufficio finanziario competente per la verifica della permanenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio.
Nota della Redazione
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