Soccorso istruttorio escluso nei concorsi di massa e termine dalla comunicazione individuale (Cons. Stato n. 10377 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non può essere invocato come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, in presenza di oneri minimi di cooperazione posti a carico del candidato. L’allegazione di un documento diverso da quello richiesto a pena di esclusione equivale alla mancata allegazione, ancorché frutto di mero errore, non essendo consentita alcuna sanatoria ex post. Il termine per l’impugnazione, quando l’atto sia soggetto a pubblicazione e a comunicazione individuale, decorre per il destinatario dalla comunicazione individuale e non dalla pubblicazione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata per la copertura di posti di operatore socio sanitario. Nella domanda online, nello spazio dedicato all’attestato OSS, caricava per errore il documento della licenza di scuola media, pur avendo indicato i dati dell’ente di rilascio e la data del certificato posseduto.

L’amministrazione la escludeva con deliberazione commissariale n. 38 del 10 gennaio 2025, che rettificava la graduatoria finale. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8246/2025, respingeva il ricorso nel merito, ritenendo il bando chiaro e il soccorso istruttorio non invocabile. La candidata appellava, contestando anche la decorrenza del termine di impugnazione dalla sola pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Il termine per ricorrere decorre, per l’art. 41, comma 2, c.p.a., dal giorno della notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento; per gli atti non soggetti a notificazione individuale, dallo spoglio del termine di pubblicazione. Se l’atto è soggetto a più forme di comunicazione, rileva quella specifica per il destinatario.

Poiché l’art. 8 del bando e la stessa deliberazione n. 1513 del 25 novembre 2024 prevedevano la comunicazione individuale delle ragioni dell’esclusione, solo tale comunicazione era idonea a dare contezza dell’agire amministrativo. Non era dunque esigibile un’impugnazione preventiva della prima graduatoria.

Nel merito il Collegio condivide l’orientamento per cui, nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio non opera quando il candidato sia tenuto ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali compilare moduli e presentare documenti, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025.

Non è controverso che il mero possesso dell’attestato non bastasse, essendo imposta l’allegazione dal punto 5 del bando. Il caricamento di un documento diverso, ancorché per errore, va equiparato alla mancata allegazione, altrimenti sarebbero vanificate le esigenze di speditezza. La fattispecie non è assimilabile a chi abbia caricato solo il fronte o il retro dell’attestato, perché in tali casi l’amministrazione percepisce immediatamente l’esistenza del documento.

Permettere una sanatoria ex post a fronte di una chiara ipotesi di esclusione violerebbe la par condicio tra i candidati, rendendo impraticabile il soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5697 del 2018). L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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