Autotutela edilizia, vicinitas non basta: serve l’interesse concretamente leso (Cons. Stato n. 5918 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas — lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento — può fondare la legittimazione ad agire, ma non è di per sé sufficiente a integrare l’interesse al ricorso, che esige il pregiudizio concreto e attuale alla sfera giuridica del ricorrente. L’interesse, genericamente enunciato nell’atto introduttivo, può essere precisato nel corso del giudizio, anche su sollecitazione officiosa del giudice. Il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e, se il primo giudice non si è pronunciato sull’eccezione, non si forma giudicato interno: l’unico limite positivo al rilievo officioso in appello è posto dall’art. 9 c.p.a. in tema di giurisdizione. Integra venire contra factum proprium la condotta di chi, dichiarato in un giudizio di non avere più interesse all’annullamento del titolo edilizio, pretenda poi di coltivare il giudizio sull’autotutela negata su quel medesimo titolo.
Il Fatto
Un privato ha impugnato davanti al TAR Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune a favore di terzi, contestando anche la relativa autorizzazione paesaggistica. Nel corso di quel giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e il TAR lo ha dichiarato improcedibile.
In parallelo il ricorrente aveva presentato alla Provincia un’istanza di annullamento in autotutela del medesimo titolo edilizio, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, deducendo la mancanza della valutazione della sicurezza e dei calcoli strutturali. Il Presidente della Provincia ha respinto l’istanza con decreto, ritenendo insussistente l’interesse pubblico e il rispetto del termine biennale. Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse anche il ricorso avverso il diniego di autotutela. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione delle condizioni dell’azione. Legittimazione attiva e interesse ad agire possono essere rilevati d’ufficio in ogni stato e grado. Se il primo giudice non si pronuncia sull’eccezione, non si forma alcun giudicato interno: la giurisdizione amministrativa è soggettiva e l’inoppugnabilità di un atto è relativa al singolo soggetto interessato a censurarlo. L’art. 9 c.p.a. preclude il rilievo officioso in appello solo per il difetto di giurisdizione, lasciando spazio a ogni altra questione di rito. Irrilevante, quindi, la tardività dell’eccezione rispetto all’art. 101, comma 2, c.p.a., perché la parte ha comunque potuto replicare.
Richiamata la Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Consiglio di Stato ribadisce l’autonomia tra legittimazione e interesse. La vicinitas individua la posizione qualificata, ma non assorbe l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto. Nelle cause sulle distanze la violazione può rilevare solo se dall’annullamento discende un effetto di ripristino concretamente utile e non emulativo. L’interesse — species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a. — deve essere concreto e attuale e assicurare un’utilità diretta e immediata.
Nel caso esaminato l’appellante ha allegato la sola prossimità tra gli immobili, senza indicare il pregiudizio derivante dall’intervento. La tesi secondo cui la vicinitas basterebbe all’impugnazione contrasta con la pronuncia delle Sezioni riunite.
Il Collegio aggiunge il profilo del venire contra factum proprium. Chi ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento del permesso edilizio non può poi coltivare il giudizio sul diniego di autotutela del medesimo titolo. I vizi relativi alla sicurezza e ai calcoli strutturali, acquisiti con l’accesso documentale, andavano dedotti con motivi aggiunti nel giudizio sul titolo edilizio.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. La sola illegittimità del titolo non basta: occorre un interesse pubblico concreto e attuale, non coincidente con il mero ripristino della legalità, da comparare con l’affidamento consolidato dei destinatari. L’Amministrazione ha dato conto dei calcoli strutturali e del collaudo statico non contestati. La sentenza di primo grado è confermata con diversa motivazione; le spese del grado, liquidate in € 4.000,00, sono poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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