Ottemperanza all’alternativa tra restituzione delle aree e acquisizione sanante (TAR Lombardia n. 1037 del 23.12.2024)
il ricorso è qualificato come proposto da “McDonald s.r.l.”; nel testo il riferimento alla ricorrente è reso con il ruolo.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può imporre all’amministrazione l’adozione di una determinata scelta quando il giudicato le ha rimesso un’alternativa. La sentenza che condanna alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, facendo salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, lascia intatta la facoltà dell’ente di optare per l’una o per l’altra soluzione. L’effetto conformativo di una successiva pronuncia che abbia annullato il provvedimento di acquisizione per omessa partecipazione procedimentale opera soltanto qualora l’amministrazione scelga di avviare quel procedimento, e non può essere esteso fino a imporre la restituzione. Sulla domanda di ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato la competenza spetta inderogabilmente al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 14, comma 3 e dell’art. 113, comma 1, c.p.a., anche quando in primo grado il ricorso sia stato rigettato.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di terreni e di una cascina interessati dai lavori di realizzazione di una strada, eseguiti per conto dell’ente espropriante da una società aggiudicataria dell’appalto, poi fallita. Un decreto di occupazione d’urgenza aveva disposto l’occupazione di una parte della proprietà per cinque anni dall’immissione nel possesso. I termini delle procedure espropriative sono stati prorogati due volte e l’opera è stata ultimata nel 2006.
Il primo giudizio si è chiuso con la riforma in appello della sentenza di primo grado: il Consiglio di Stato ha ritenuto plausibile l’occupazione di una superficie maggiore e ha condannato l’ente alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta, facendo salva la possibilità di un provvedimento di acquisizione sanante. Il provvedimento poi adottato è stato annullato dal TAR per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con l’affermazione che l’ente è tenuto a rideterminarsi nel rispetto dell’effetto conformativo. Con il ricorso in esame la società chiede la condanna alla restituzione con riduzione in pristino o, in subordine, all’adozione di un provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in entrambi i casi con astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la pronuncia da eseguire nella sentenza del Consiglio di Stato del 2014, che ha condannato l’ente alla restituzione delle aree facendo salva la facoltà di adottare un provvedimento di acquisizione sanante. Su questo punto si concentra la prima delle due domande di ottemperanza.
Il TAR esclude che la sentenza di annullamento del provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 abbia imposto all’ente di adottare quel provvedimento. Intenderla diversamente significherebbe scavalcare inammissibilmente il giudicato del Consiglio di Stato, che non ha imposto alcun provvedimento di acquisizione, ma ha ordinato la restituzione, lasciando aperta la possibilità dell’acquisizione. Resta dunque intatta l’alternativa tra restituire le aree e determinarsi ai sensi dell’art. 42 bis. Solo in caso di scelta per la seconda soluzione opera l’obbligo di inviare la comunicazione di avvio e di consentire la partecipazione della proprietaria.
Da qui il rigetto della domanda di ottemperanza alla sentenza di primo grado n. 776/2021: quella pronuncia non obbliga l’ente a restituire o a determinarsi ex art. 42 bis, ma soltanto a garantire la partecipazione procedimentale in caso di avvio del procedimento.
Sulla seconda domanda il Collegio si dichiara incompetente. La sentenza del Consiglio di Stato ha contenuto dispositivo e conformativo diverso rispetto alla sentenza di primo grado: quest’ultima aveva rigettato la domanda risarcitoria, mentre il Consiglio di Stato l’ha accolta, riqualificandola sostanzialmente come domanda di restituzione, e ha condannato l’ente. Ai sensi dell’art. 14, comma 3 e dell’art. 113, comma 1, c.p.a., la competenza spetta inderogabilmente al Consiglio di Stato.
La pronuncia declinatoria assume la forma della sentenza, perché adottata all’esito del giudizio di merito, mentre l’art. 15, comma 4, c.p.a. prescrive l’ordinanza per le ipotesi in cui l’incompetenza è dichiarata in sede cautelare o nella camera di consiglio per la decisione immediata. Il Collegio richiama sul punto un orientamento conforme di plurimi TAR. La ricorrente conserva la facoltà di riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente. Le spese sono compensate per la soccombenza solo parziale.
Nota della Redazione
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