Sponsorizzazione in Formula 2: costo pubblicitario valutato con criterio qualitativo (Cass. 8124/2026)
Con l’ordinanza n. 8124 del 1° aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha riconosciuto la natura pubblicitaria delle spese sostenute da un’impresa per sponsorizzare automobili impegnate in gare di Formula 2. La congruità economica del costo non può essere confusa con la sua qualificazione come spesa di rappresentanza.
Questione esaminata
L’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deduzione integrale dei costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2013, qualificandoli come spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108 TUIR. La società aveva pagato un corrispettivo affinché il proprio nome e marchio fossero esposti sulla parte anteriore delle vetture durante le competizioni.
Il giudice regionale aveva riconosciuto il rapporto sinallagmatico, l’effettiva esposizione del marchio e il ritorno economico sul fatturato. L’Ufficio contestava l’assenza di una sufficiente prova della diretta aspettativa commerciale.
Principio affermato
Le sponsorizzazioni dirette a promuovere prodotti, marchi, servizi o l’attività dell’impresa appartengono alle spese pubblicitarie. L’inerenza deve essere valutata qualitativamente, verificando il collegamento anche indiretto, potenziale o futuro con l’attività imprenditoriale, senza pretendere la prova di un vantaggio immediato o di uno specifico incremento delle vendite.
L’eventuale eccessiva onerosità può costituire un indice di antieconomicità e di carenza di inerenza, ma non trasforma automaticamente un contratto pubblicitario in spesa di rappresentanza. Spetta all’Amministrazione dimostrare una macroscopica incoerenza del costo rispetto all’attività.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha osservato che la sponsorizzazione sportiva è normalmente utilizzata per rendere più noto il marchio e creare le condizioni per penetrare il mercato, con ricadute immediate o mediate sui ricavi. Nel caso concreto, il contratto prevedeva una specifica prestazione pubblicitaria e l’Ufficio stesso lo aveva definito “contratto pubblicitario”.
La vera contestazione riguardava quindi l’adeguatezza dell’importo rispetto al ritorno commerciale, non la natura della prestazione. Il giudice regionale aveva correttamente valorizzato l’esposizione del marchio, i benefici conseguiti e il carattere qualitativo del collegamento con l’attività della società.
Poiché non era stata dimostrata una macroscopica antieconomicità capace di escludere l’inerenza, la riqualificazione come rappresentanza risultava infondata. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.
Rilevanza pratica
Per documentare una sponsorizzazione è opportuno conservare il contratto, le fatture, le prove dei pagamenti, immagini dell’esposizione del marchio, calendari delle gare, dati di pubblico e comunicazioni promozionali. Tali elementi dimostrano la prestazione e il collegamento con la promozione aziendale.
Non è indispensabile provare matematicamente quante vendite siano derivate dall’evento. Tuttavia, importi molto elevati devono essere sostenuti da una strategia commerciale coerente, perché la macroscopica antieconomicità può diventare un indizio contro l’inerenza.