Riscossione delle imposte in pendenza di giudizio e presupposti della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6048 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi e imposta di registro, il regime di riscossione frazionata del tributo in pendenza di lite, disciplinato dall’art. 56 d.P.R. n. 131/1986 e dall’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, presuppone che il titolo posto in riscossione sia ancora oggetto di contestazione giudiziale. Laddove la cartella di pagamento sia stata emessa successivamente alla definitività dell’avviso di accertamento, per essere la relativa sentenza di rigetto divenuta inoppugnabile, l’azione esattiva si fonda su un titolo definitivo e non può essere ricondotta alle norme che consentono l’esazione parziale del tributo in pendenza del processo. La censura di violazione di legge basata sulla legittimità della riscossione frazionata è pertanto non conferente rispetto a una fattispecie in cui il giudizio sul presupposto titolo si è già concluso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava ai contribuenti una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro complementare dovuta su una compravendita immobiliare registrata nel 1987, a seguito dell’accertamento di un maggior valore venale del bene rispetto a quello dichiarato. L’avviso di rettifica e liquidazione era stato impugnato e il ricorso rigettato con sentenza della Commissione provinciale divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Avverso la cartella i contribuenti proponevano ricorso, accolto in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riteneva la cartella illegittima perché fondata su una sentenza implicitamente dichiarata nulla dalla successiva pronuncia della Commissione regionale, per la mancata comunicazione dell’avviso di udienza. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme sulla riscossione frazionata del tributo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dai contribuenti. Il termine breve di impugnazione era stato sospeso per nove mesi ai sensi dell’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, disposizione applicabile alle controversie definibili in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, essendo il termine scaduto successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il ricorso risultava pertanto tempestivo.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina della riscossione in pendenza di giudizio. L’art. 56 d.P.R. n. 131/1986 prevede che, in caso di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare per il maggior valore accertato, la maggior imposta sia pagata per un terzo entro sessanta giorni dalla notifica, per due terzi dopo la decisione del giudice di primo grado e per il residuo dopo la decisione del giudice di appello. Analogamente, l’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 stabilisce la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario.
La Corte ha tuttavia osservato che le predette disposizioni postulano un giudizio pendente sul titolo in riscossione. Nella fattispecie, la cartella impugnata risultava essere stata notificata solo dopo che la sentenza della Commissione provinciale, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di rettifica, era divenuta definitiva per omessa impugnazione. L’azione riscossiva si fondava quindi su un titolo definitivo, non essendovi alcuna lite pendente al momento dell’emissione della cartella.
La censura dell’Agenzia, incentrata sulla legittimità della riscossione frazionata, è stata pertanto giudicata non conferente. L’Agenzia non aveva contestato la statuizione del giudice d’appello circa la nullità del titolo posto a base della cartella, né aveva allegato di aver posto in riscossione solo una parte della maggiore imposta accertata. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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