Nullo l’appello del difensore di parte deceduta se il mandato è ultraattivo (Cass. civ. Sez. V n. 16356 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata in udienza né notificata alle altre parti, non determina la nullità dell’appello proposto dal difensore originariamente munito di procura valida per gli ulteriori gradi del processo. In forza del principio di ultrattività del mandato alla lite, il procuratore è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta, che nel processo va considerata tuttora in vita e capace; la sola eccezione riguarda il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale. Quanto ai crediti erariali, una volta divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione, resta fermo il termine decennale solo ove la riscossione si fondi su una sentenza passata in giudicato; in difetto, per gli interessi e le sanzioni opera la prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 2948, primo comma, num. 4, cod. civ. e art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro un’intimazione di pagamento notificatagli nell’ottobre 2018, scaturita da una cartella relativa a Irap, Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2005, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso veniva respinto in primo grado.
In appello la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo non ancora decorso il termine ordinario di prescrizione per le imposte, ma maturata la prescrizione per sanzioni e interessi, soggetti al termine quinquennale. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi. N medio il giudizio, il contribuente decedeva; il ricorso veniva notificato all’erede, che resisteva con controricorso chiedendo, in via preliminare, di essere dichiarata priva di legittimazione passiva per rinunzia all’eredità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare della controricorrente, che aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base della rinunzia all’eredità. La Corte la ritiene non fondata: dal testamento olografo prodotto risulta che la stessa fu destinataria di un legato consistente nella quota di un immobile, circostanza che non consente di escludere l’eventuale responsabilità ex art. 756 cod. civ. anche per la pretesa erariale, ove ne sussistano i presupposti.
Nel merito, il primo motivo — con cui l’Amministrazione denunziava la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di parte deceduta prima della proposizione del gravame — è dichiarato infondato. La tesi attorea si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte, cristallizzatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, secondo cui la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata in udienza né notificata, non impedisce al medesimo procuratore — se munito di procura valida per gli ulteriori gradi — di proporre impugnazione, poiché la parte deceduta va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace.
Il secondo motivo, incentrato sulla ritenuta applicabilità del solo termine decennale di prescrizione ai crediti erariali comprensivi di sanzioni e interessi, è parimenti infondato. I principi invocati dall’Amministrazione presuppongono che la cartella esattoriale si fondi su una sentenza passata in giudicato relativa a un atto impositivo; in tal caso il titolo della pretesa cessa di essere l’atto e diventa la sentenza. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, non ha allegato né provato che tale circostanza ricorresse nella specie.
Va quindi data continuità all’indirizzo che, per interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali, applica la prescrizione quinquennale, giusta l’art. 2948, num. 4, cod. civ. e l’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. Gli interessi sono regolati da una norma di diritto comune, che riconosce loro natura autonoma rispetto al debito principale; per le sanzioni opera invece l’espressa previsione di legge, di carattere speciale.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo con distrazione al procuratore antistatario. Non si dà luogo alla condanna al pagamento del contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato patrocinata dall’Avvocatura generale.
Nota della Redazione
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