Contributo unificato: sanzione autonoma e speciale rispetto all’art. 7 d.lgs. 472/1997 (Cass. civ. Sez. V n. 9266 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, il trattamento sanzionatorio è disciplinato in via speciale dagli artt. 16, comma 1 bis, e 248 del T.U.S.G. e dall’art. 71 d.P.R. 131/1986, che rinvia alla forbice tra il 100% e il 200% del tributo dovuto. Ne consegue che la sanzione non è soggetta ai criteri generali dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997, relativi alla condotta dell’agente, alla sua personalità, alle condizioni economiche e sociali e ai precedenti fiscali. La modulazione della misura avviene secondo il criterio oggettivo dei giorni di ritardo nel pagamento, con applicazione della misura massima oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito o in caso di mancato adempimento. L’avviso di irrogazione è congruamente motivato con il richiamo per relationem all’invito al pagamento.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza della C.T.R. della Toscana, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della C.T.P. di Prato. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della società contribuente per l’annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, applicate per il mancato pagamento del maggior contributo unificato dovuto per un procedimento iscritto nel 2018 davanti alla stessa C.T.P.
La questione arriva in Cassazione perché la C.T.R., richiamando l’art. 7 d.lgs. 472/1997, aveva escluso ogni automatismo sanzionatorio e confermato la riduzione operata in primo grado, ritenendo non applicabile la misura massima. La società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il Ministero articola due motivi, entrambi fondati. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 16 e 248 del T.U.S.G., dell’art. 71 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 7 d.lgs. 472/1997, sostenendo che il recupero del contributo unificato è regolato da una disciplina speciale, scandita dalla notifica dell’invito al pagamento e, in caso di inadempimento, dall’irrogazione della sanzione.
Il Collegio richiama la propria Ordinanza n. 16283 del 2021 e la Ordinanza n. 19791 del 22.06.2023, che in fattispecie sovrapponibile hanno qualificato la disciplina degli artt. 16 e 248 T.U.S.G. come speciale rispetto a quella generale dell’art. 7 d.lgs. 472/1997, erroneamente invocata dalla C.T.R. L’art. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. richiama espressamente l’art. 71 d.P.R. 131/1986, esclusa la detrazione ivi prevista, modulando la sanzione tra il 100% e il 200% del tributo dovuto.
La Corte valorizza la natura tributaria del contributo unificato, che concorre al sostenimento della spesa per il servizio giudiziario, richiamando la Corte costituzionale n. 73 del 2005 e la Corte costituzionale n. 78 del 2016. Da qui la conseguenza che il ritardo nel versamento si consolida nell’unico trattamento sanzionatorio che rinvia all’art. 71 d.P.R. 131/1986, e che la sua misura può connotare la gravità della violazione una volta correlata al rilievo della condotta del contribuente.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Una volta affermata l’applicabilità del combinato disposto dell’art. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e dell’art. 71 d.P.R. 131/1986, l’avviso di irrogazione è congruamente motivato con il richiamo per relationem all’invito al pagamento. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, che quantifica la sanzione secondo i giorni di ritardo, è atto conoscibile dal contribuente.
La sentenza è pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento: non è contestato che il pagamento non sia intervenuto prima del novantesimo giorno dalla notificazione dell’avviso di irrogazione. Il ricorso originario della contribuente è rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.