Commesse ultrannuali e costi pubblicitari: prova delle rimanenze e dell’inerenza (Cass. 17902/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17902
La pronuncia riguarda un accertamento IRES, IRAP e IVA relativo alla valutazione delle rimanenze di lavori ultrannuali e alla deducibilità di spese qualificate come pubblicitarie. La Cassazione precisa sia i criteri con cui devono essere considerati i corrispettivi riferibili agli stati di avanzamento, sia l’onere probatorio dell’impresa che intenda dedurre costi promozionali.
Questione esaminata
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società una sottovalutazione delle rimanenze finali del 2009 nell’esecuzione di contratti di appalto ultrannuali. I prospetti aziendali non indicavano compiutamente i dati utilizzati per la valutazione e il valore attribuito alla parte di opere realizzata risultava notevolmente inferiore sia ai costi sostenuti sia ai corrispettivi fatturati nel periodo.
Un secondo gruppo di rilievi riguardava somme imputate a pubblicità: contratti per prestazioni artistiche nei quali non emergeva un obbligo di promozione del marchio, un contratto privo delle modalità di esecuzione e una fattura non accompagnata da un accordo scritto idoneo a definire importo, attività e tempi della prestazione.
Principio affermato
Per le opere e i servizi di durata ultrannuale, quando dal complesso delle prove risulti che i corrispettivi fatturati si riferiscono allo stato di avanzamento dei lavori e siano quindi corrispettivi liquidati, il loro ammontare deve essere considerato nella determinazione della variazione delle rimanenze che concorre a formare il reddito ai sensi dell’art. 93 TUIR. La verifica deve tenere conto di tutti gli elementi concreti, compresa l’indicazione contenuta nelle fatture, senza che sia decisiva la mancanza di un particolare atto formale di liquidazione.
Quanto alle spese di pubblicità, l’inerenza richiede una valutazione qualitativa del collegamento con l’attività d’impresa. Il contribuente deve documentare esistenza e natura del costo, fatti giustificativi e concreta destinazione produttiva. La mera esibizione di un contratto non basta se non dimostra la funzione promozionale, l’obiettivo perseguito e il rapporto con il programma economico dell’impresa.
Motivazione della Cassazione
La Corte rileva che il giudice regionale non aveva considerato cinque fatture emesse nel 2009, quattro delle quali indicate come acconti a fronte di stati di avanzamento e una come saldo dei lavori. Tali documenti costituivano un fatto decisivo, perché potevano incidere direttamente sulla quantificazione delle rimanenze finali e del reddito dell’esercizio. Il giudice del rinvio dovrà pertanto stabilire se la rideterminazione operata dall’Ufficio sia conforme all’art. 93 TUIR.
Sul versante pubblicitario, la Cassazione ricorda che sono tali le spese sostenute per iniziative rivolte prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi o servizi o all’incremento delle vendite. Occorre dunque verificare l’effettiva finalità della prestazione. Nel caso concreto, il giudice regionale si era arrestato a profili formali, senza controllare se le somme pagate per prestazioni artistiche o altre attività avessero davvero una funzione pubblicitaria correlata all’impresa.
La Corte ha anche ritenuto tardive alcune contestazioni sulle rimanenze introdotte soltanto con una memoria in primo grado: l’integrazione dei motivi del ricorso tributario è ammessa solo quando resa necessaria dal deposito di documenti prima non conosciuti, e non può recuperare censure già desumibili dall’atto impositivo.
Rilevanza pratica
Per le imprese che eseguono commesse pluriennali, la decisione evidenzia l’importanza di una contabilità capace di collegare costi, stati di avanzamento, fatture in acconto e corrispettivi liquidati. Formule utilizzate nelle fatture, documentazione del direttore dei lavori e modalità di contabilizzazione possono assumere valore decisivo nel determinare le rimanenze fiscali.
Per i costi pubblicitari, non è sufficiente attribuire alla prestazione una denominazione promozionale. Contratti, fatture e documenti esecutivi devono descrivere l’obbligo assunto dalla controparte, il marchio o prodotto promosso, le modalità e i tempi dell’attività e il risultato commerciale perseguito. In mancanza di tale dimostrazione, la spesa rischia di non essere riconosciuta come inerente e di essere considerata una liberalità.