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Fideiussori, foro del consumatore e Tribunale delle imprese: Cassazione n. 14032/2026

La Corte di cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 14032 depositata il 13 maggio 2026, ha distinto la competenza sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da quella sulla domanda di nullità di fideiussioni collegate a un’intesa anticoncorrenziale.

Questione esaminata

Due garanti avevano opposto un decreto ingiuntivo superiore a 1,25 milioni di euro, invocando il foro del consumatore e chiedendo la nullità parziale delle fideiussioni per la deroga all’art. 1957 c.c. Il Tribunale di Velletri aveva dichiarato competente il Tribunale delle imprese di Roma per entrambe le posizioni. Uno dei garanti, tuttavia, era socio di maggioranza, amministratore unico e legale rappresentante della società finanziata; l’altro risultava consumatore.

Principio affermato

La qualità di consumatore dipende dallo scopo concreto della garanzia. Il socio di maggioranza e amministratore che garantisce finanziamenti dell’impresa da lui gestita agisce professionalmente, anche se il modulo lo qualifica formalmente come consumatore. La domanda autonoma di nullità della fideiussione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale appartiene alla sezione specializzata in materia d’impresa; il giudizio di opposizione resta invece attribuito inderogabilmente al giudice che ha emesso il decreto.

Motivazione della Cassazione

Per Alessio Ugolini la garanzia era strettamente funzionale al sostegno finanziario della società di cui deteneva la maggioranza e che amministrava. Non poteva quindi operare il foro consumeristico, né la dicitura apposta unilateralmente dalla banca costituiva un riconoscimento vincolante della qualifica.

Gli opponenti non avevano sollevato la nullità come semplice eccezione, ma ne avevano chiesto espressamente la dichiarazione. Questa azione attivava la competenza del Tribunale delle imprese di Roma. Tuttavia, per il garante non consumatore, ciò non spostava l’intera opposizione: il Tribunale di Velletri doveva proseguirla e sospenderla in attesa della decisione sulla nullità pregiudiziale.

Per Vittorio Ugolini, la cui qualità di consumatore non era contestata, è rimasta ferma la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore e la caducazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

Rilevanza pratica

Quando più garanti hanno posizioni soggettive diverse, competenza e tutela consumeristica devono essere valutate separatamente. La domanda di nullità antitrust non trasferisce automaticamente l’intera opposizione al Tribunale delle imprese: possono rendersi necessarie separazione e sospensione dei giudizi, preservando la competenza funzionale del giudice dell’ingiunzione.

PDF del provvedimento

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