Ammissibile la domanda di adempimento proposta in subordine alla risoluzione del contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 14314 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione del contratto non è preclusa dall’art. 1453, secondo comma, cod. civ. quando le due domande siano state formulate nello stesso giudizio in via subordinata e quella di risoluzione non sia avanzata senza riserve. Il divieto di chiedere l’adempimento dopo la domanda di risoluzione presuppone, infatti, che la risoluzione sia stata chiesta in via esclusiva, manifestando disinteresse per la prestazione tardiva, e che residui un attuale interesse alla declaratoria di risoluzione; venuto meno tale interesse per il rigetto o l’inammissibilità della domanda, la preclusione non opera.

Il Fatto

Il committente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di una fornitura e posa di serramenti, deducendo l’inadempimento dell’appaltatrice e chiedendone la condanna al risarcimento. L’appaltatrice, costituitasi, aveva domandato in via principale la condanna della controparte al pagamento e solo in via subordinata la risoluzione del contratto per inadempimento del committente. Il tribunale aveva revocato il decreto e pronunciato la risoluzione; la corte d’appello, accogliendo l’appello principale, aveva invece rigettato l’opposizione e confermato il decreto, escludendo l’inadempimento dell’appaltatrice.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto escluso che sulla domanda di risoluzione si fosse formato il giudicato interno, poiché la società ne aveva impugnato la pronuncia di accoglimento. Quanto all’asserita preclusione dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., la Corte ha precisato che la regola non impedisce la proposizione contestuale delle due domande, in via principale e subordinata. Il contraente che chiede la risoluzione in via gradata non manifesta disinteresse alla prestazione, sicché il giudice, negato l’accoglimento della domanda principale, può esaminare quella subordinata di risoluzione e, in ipotesi inversa, quella di adempimento.

La Corte ha poi scrutinato i motivi concernenti la motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e il c.d. <>. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata completa e non apparente, escludendo la nullità ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Ha inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi e il travisamento della prova, ribadendo che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. In particolare, la mancata contestazione di un documento non ne determina l’automatica efficacia probatoria, operando il principio di non contestazione con riguardo ai fatti allegati e non alle prove.

Quanto all’interpretazione della missiva del committente, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità non consente di contrapporre una diversa lettura quando quella prescelta dal giudice di merito sia logica e plausibile, non essendo necessaria l’unicità dell’interpretazione possibile.

Infine, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo volto a censurare l’attendibilità delle deposizioni testimoniali, trattandosi di valutazione di merito non rinnovabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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