Ordine di demolizione atto vincolato senza avviso e senza motivazione sull’interesse pubblico (C.G.A.R.S. n. 1039 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie è atto dovuto e di natura vincolata: non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, perché la partecipazione del destinatario non potrebbe condurre a un esito diverso. L’ingiunzione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata: è sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento. Il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera e la conclusione dell’iter sanzionatorio non incide sulla validità dell’ordine e non genera alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. La mancata indicazione dell’area di sedime e dell’area pertinenziale da acquisire non inficia il provvedimento, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune di Palermo, il 28 marzo 2018, le ha ingiunto la demolizione di opere realizzate su un lotto di circa 800 mq in assenza o in difformità dal titolo edilizio. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento quanto all’assenza dell’avviso di avvio del procedimento, alla sufficienza della motivazione, all’irrilevanza del tempo trascorso e all’assenza di profili di sproporzione.
La ricorrente ha proposto appello, deducendo l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, il difetto di istruttoria e la mancata considerazione di motivi del ricorso introduttivo. Ha inoltre chiesto la riqualificazione della domanda come accertamento negativo dei presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello inammissibile nella parte in cui rinvia ai motivi del ricorso introduttivo. Il principio di specificità dei motivi, posto dall’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata: il giudizio d’appello è revisio prioris instantiae e non consente la mera riproposizione delle censure di primo grado (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 6455 del 2023 e Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 del 2023).
Nel merito l’appello è infondato. L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non necessita della comunicazione di avvio: l’ordine di demolizione è atto dovuto, tipizzato dal legislatore per reprimere l’abuso, e il presupposto di fatto rientra nella sfera di controllo del destinatario (richiamati C.G.A.R.S. n. 389 del 2025 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6734 del 2024). La parte appellante non ha comunque indicato quali argomenti avrebbe speso in un eventuale contraddittorio procedimentale idonei a mutare il contenuto del provvedimento.
Quanto alla motivazione, l’ingiunzione non richiede valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati: non è ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare (richiamate Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017 e Cons. Stato, sez. II, n. 360 del 2023). Irrilevanti restano le deduzioni sulla zona intensamente urbanizzata e sulla destinazione abitativa dell’immobile. La mancata indicazione dell’area di sedime è colmabile nel successivo procedimento di acquisizione (Cons. Stato, sez. VII, n. 8487 del 2025).
La riqualificazione della domanda è preclusa: il giudice può qualificare diversamente la pretesa solo se i fatti costitutivi coincidono o sono in continenza con quelli allegati, non quando la diversa fattispecie si fonda su elementi materiali differenti (richiamate Cass. n. 32932 del 2024 e Cass. n. 9909 del 2025). Infine, la censura sulla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 è infondata: il Comune si è limitato a richiamare la norma e i criteri interni, senza applicare alcuna sanzione nel provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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