Ottemperanza per carta docente supplente: obbligo amministrazione e commissario ad acta (TAR Campania n. 4731 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è competente a conoscere dell’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi, compreso quello pecuniario. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la mancata erogazione del beneficio economico entro il termine fissato dal giudice ordinario non esonera l’amministrazione dall’adempimento, dovendo essa provvedere comunque al pagamento del controvalore con gli interessi legali, stante la natura fungibile dell’obbligazione. È legittima la nomina immediata di un commissario ad acta che provveda all’esecuzione, non potendo la carenza di fondi di bilancio o di cassa costituire causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. L’istante lamentava l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni contro la pubblica amministrazione, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ravvisando il rispetto dei termini previsti dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Ha accertato la rituale notifica della sentenza e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Non essendo stata fornita prova dell’adempimento, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni. Con specifico riferimento alla scadenza del termine biennale per la fruizione del beneficio, il TAR ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali. La decisione si fonda sulla fungibilità dell’obbligazione pecuniaria e sull’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.
Il Collegio ha altresì nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, affinché provveda a tutte le fasi contabili necessarie per il pagamento. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile l’esecuzione. È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto.
Nota della Redazione
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