Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Sicilia n. 1009 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo idoneo all’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appresta il rimedio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di dare attuazione alla pronuncia nel termine assegnato e, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice deve verificare in concreto i presupposti, valutando le peculiari condizioni del debitore pubblico e le altre ragioni ostative, e può negarla in presenza di fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 177/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024, ha accertato il diritto del docente di usufruire del beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di 1.500,00 euro, oltre alle spese di lite.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero. Poiché l’amministrazione non ha provveduto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha dato atto del passaggio in giudicato, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Patti, e dell’avvenuta notifica della sentenza presso il Ministero, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina proprio il caso deciso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, perché l’amministrazione non ha dimostrato l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere l’importo mediante accredito sulla carta elettronica istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione. Ha inoltre nominato commissario ad acta, ratione muneris, il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega.
Il Collegio ha invece respinto la richiesta di penalità di mora. Ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive sono fattori da valutare in concreto, dovendo il giudice verificare se le circostanze addotte assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. Alla luce di tale orientamento, e tenuto conto della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, integranti fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., il TAR ha giustificato la mancata condanna all’astreinte, richiamando propri precedenti conformi.
Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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