Omesso preavviso di rigetto e ritardo della PA nella conversione del permesso (TAR Piemonte n. 230 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso invio del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento discrezionale di archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno, non potendo l’amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento non può pregiudicare lo straniero: se il titolo fosse stato rilasciato nei termini, il richiedente avrebbe potuto chiederne la conversione. La valutazione sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve fondarsi sui presupposti sostanziali dell’istanza — contratto di lavoro idoneo e attribuzione della quota — restando recessivo il dato formale della scadenza del titolo da convertire.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel novembre 2023. L’appuntamento per il fotosegnalamento e l’acquisizione dell’istanza è stato fissato molti mesi dopo, quando il contratto di lavoro originario era ormai scaduto. Presentatosi con un nuovo contratto, l’amministrazione non ha rilasciato il titolo e ha archiviato l’istanza, rilevando che era nel frattempo scaduto il termine massimo di permanenza in Italia concesso dal titolo che, in realtà, non era mai stato rilasciato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore davanti al TAR Piemonte. In sede cautelare il Collegio ha disposto un’istruttoria e poi accolto l’istanza ai fini di un riesame, ordinando all’amministrazione di riaprire e concludere il procedimento. L’ordine non è stato ottemperato e la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il punto di partenza è la funzione del preavviso di rigetto: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 anticipa alla fase procedimentale l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole, per consentire al privato di rappresentare elementi utili a una diversa determinazione finale. Il TAR richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 834 del 2019.
La portata dell’istituto è stata rafforzata dalla novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, che ha reso inapplicabile la sanatoria dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 almeno per i provvedimenti discrezionali. L’amministrazione, quindi, non può più sottrarsi all’annullamento sostenendo che il risultato sarebbe stato identico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6743 del 2021).
Nel caso concreto l’omissione è ancora più grave. La mancata concessione del titolo dipende dal fatto che l’amministrazione non ha concluso il procedimento nei termini di legge. Se lo avesse fatto, il ricorrente avrebbe avuto un titolo di cui chiedere la conversione e avrebbe potuto regolarizzare la propria presenza sul territorio.
Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui, per il permesso di soggiorno per lavoro, assume rilievo preponderante la valutazione prospettica su congruità e stabilità delle future fonti di sostentamento. Rilevano i presupposti sostanziali dell’istanza di conversione: esistenza di un contratto di lavoro idoneo e attribuzione della quota fissata dai decreti flussi. Rispetto a questi, è recessivo il dato formale della scadenza del titolo da convertire (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5604 del 2023).
Il Collegio aveva già ritenuto in sede cautelare che l’istanza fosse carente per ragioni imputabili all’amministrazione, ordinando di riaprire il procedimento e di concluderlo con provvedimento espresso e motivato (ord. n. 113 del 2025). All’inerzia è seguita l’accoglimento: annullamento dell’atto impugnato e obbligo di riesaminare l’istanza in contraddittorio, valutando i requisiti al momento della domanda e, in caso affermativo, la conversione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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