Silenzio prefettizio su accoglienza e poteri istruttori del giudice (TAR Toscana n. 103 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, proposta dal richiedente la protezione internazionale, integra silenzio-inadempimento e obbliga l’Amministrazione a provvedere con provvedimento espresso. Il mancato riscontro, da parte della P.A., all’ordine istruttorio impartito dal giudice è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e consente di ritenere provati i fatti allegati dal ricorrente. Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice assegna un termine per l’adozione del provvedimento e nomina, in caso di perdurante inosservanza, il commissario ad acta. La sopravvenuta ammissione all’accoglienza determina, per il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Cinque richiedenti la protezione internazionale hanno impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena sulle rispettive istanze di inserimento nel sistema di accoglienza. Ciascuno ha documentato di aver formalizzato la richiesta di protezione e, poco dopo, la domanda di accesso alle misure di accoglienza, in alcuni casi reiterata e sollecitata più volte. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’Amministrazione entro un termine e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a..

Con ordinanza istruttoria i ricorsi sono stati riuniti e alla Prefettura è stato assegnato un termine per una relazione sullo stato di avanzamento delle richieste, con rinvio della definizione al successivo esito dell’incombente. Uno dei ricorrenti, nelle more ammesso all’accoglienza, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che dall’Amministrazione non è pervenuto alcun riscontro all’ordine istruttorio. Tale condotta omissiva è stata valutata ai sensi dell’art. 116 c.p.c., norma richiamata dal codice del processo amministrativo, e ha consentito di ritenere provati i fatti allegati dai ricorrenti in ordine alla presentazione delle istanze e alla loro reiterazione.

Su questa base il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento e ha dichiarato l’obbligo della Prefettura di adottare un provvedimento espresso sulle istanze di inserimento nel sistema di accoglienza. La decisione non concerne il merito della pretesa all’accoglienza, ma il solo dovere procedimentale di pronunciarsi sulle domande ricevute.

Quanto al ricorso del richiedente medio tempore ammesso all’accoglienza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio.

Per i restanti ricorsi, accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ha assegnato all’Amministrazione il termine di 45 giorni e ha nominato, per il caso di perdurante inosservanza, quale commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e dell’immigrazione presso il Ministero dell’Interno, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di 45 giorni per provvedere.

Le spese di lite sono state compensate. Tutti i ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale ha quindi liquidato in favore del difensore, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002 e considerata la serialità dei ricorsi, la somma di euro 2.500,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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