Accesso difensivo agli atti edilizi prevalente sull’opposizione dei terzi (TAR Marche n. 103 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale esercitato per curare o difendere interessi giuridici riceve dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 una tutela preminente rispetto agli interessi pubblici e privati antagonisti, in quanto corollario del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Ne deriva che l’accesso va accordato a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni da difendere e dalla rilevanza o decisività dei documenti rispetto a un eventuale giudizio. L’opposizione dei controinteressati non vincola l’amministrazione, che conserva il potere di valutare la richiesta e di concederla anche contro il dissenso manifestato dai terzi. Resta fermo il bilanciamento quando vengano in rilievo dati sensibili o sensibilissimi, per i quali l’art. 60 d.lgs. n. 196/2003 pone condizioni specifiche.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune un esposto per sollecitare verifiche sulla posizione reddituale dell’ex coniuge, che nel giudizio di separazione aveva prodotto documentazione fiscale apparentemente non corretta. Con istanza del 21 agosto 2024 chiedeva, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, di visionare ed estrarre copia della documentazione relativa alla pratica avviata a seguito dell’esposto, con particolare riguardo alle proprietà immobiliari.
Il Comune riscontrava positivamente solo in parte, esibendo taluni atti endoprocedimentali e due permessi di costruire in sanatoria. Il ricorrente, ritenuta incompleta la ostensione, reiterava l’istanza il 27 ottobre 2024. Con nota del 5 novembre 2024 il Comune respingeva la richiesta, fondandosi sull’opposizione dei controinteressati e sull’asserita non funzionalità degli ulteriori atti all’interesse rappresentato. Nessuno si costituiva per le parti intimate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Il legislatore ha operato una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo rispetto agli interessi antagonisti, con fondamento nei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa. L’accesso difensivo, si precisa, costituisce corollario dell’art. 24 Cost.
Da tale preminenza discende un corollario ulteriore: l’accesso va accordato indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da difendere e dalla pertinenza dei documenti al giudizio. Né l’amministrazione né il giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto.
Quanto al rapporto con la riservatezza, le necessità difensive sono di regola prevalenti, salvo il bilanciamento quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi, disciplinati dall’art. 60 d.lgs. n. 196/2003. Il Collegio richiama inoltre l’orientamento secondo cui l’opposizione dei controinteressati non rende questi ultimi arbitri delle richieste: l’amministrazione deve concedere l’accesso quando i documenti non sono sottratti per legge e non sussistono profili di riservatezza da tutelare.
Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, e il nesso di strumentalità rispetto alle esigenze prospettate, che deve emergere dalla motivazione della richiesta unitamente a un’elencazione non generica dei documenti.
Nel caso concreto l’interesse è ritenuto sussistente e adeguatamente motivato, correlato all’esigenza di regolamentazione dei rapporti economici con l’ex coniuge. All’amministrazione non spetta valutare la rilevanza difensiva degli atti, ma solo la loro pertinenza alle ragioni esposte. Gli atti appartengono a uno specifico procedimento, per lo più edilizio, non sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/1990, e le esigenze di riservatezza dei terzi risultano enunciate solo genericamente. La domanda, infine, non ha carattere esplorativo né mira a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
Il ricorso è pertanto accolto, l’atto impugnato annullato e il diritto all’accesso accertato, con fissazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.