Scatti stipendiali nel TFS per personale Polizia di Stato cessato a domanda (TAR Liguria n. 1080 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile, e concorre alla determinazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, ma è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine prescrizionale quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dal collocamento a riposo. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti della Polizia di Stato, in quiescenza, hanno agito davanti al TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La domanda mirava alla condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito eccependo la prescrizione del diritto per decorso di oltre un quinquennio dalla cessazione dal servizio e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. I ricorrenti hanno replicato con memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione. Secondo l’orientamento pretorio richiamato, il termine quinquennale fissato dall’art. 20 del d.p.r. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dal collocamento a riposo. Il Tribunale ha verificato in concreto le date di riliquidazione e di corresponsione degli arretrati per ciascun ricorrente, tutte collocate entro il quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. L’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. I ricorrenti, collocati a riposo a domanda, avevano maturato tali requisiti.

Il Tribunale ha escluso la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno. Il termine previsto dalla norma, secondo l’orientamento consolidato richiamato, non ha natura decadenziale, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e incide solo sulla tempistica dell’aspettativa di pensionamento.

Il Collegio ha poi chiarito che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 — che subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione — opera ai soli fini del computo della base pensionabile, come emerge dalla littera legis, e non incide sulla quantificazione della buonuscita.

Infine, è stata respinta l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla difesa pubblica, che ravvisava un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. a fronte di un’espressa previsione di legge, l’attività ermeneutica non può attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello palese dalle parole; la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità legislativa, non irragionevole trattandosi di norma speciale per il comparto sicurezza. Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria del diritto al beneficio, condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il TFS e riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati, senza cumulo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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