Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 759 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore al momento dell’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità. In assenza di prova dell’avvenuta integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorso è accolto e va nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la sentenza n. 75/2025 del 25 febbraio 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Como in data 10 luglio 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta docente e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Verifica anzitutto il passaggio in giudicato del provvedimento, per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Como. Il riferimento contenuto nell’attestazione alla sentenza n. 75/2024 è ritenuto un mero refuso, reso evidente dal richiamo al ricorso e al nominativo del difensore.
Il TAR esamina poi i requisiti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti in data 25 febbraio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era quindi trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 cod. proc. civ., identificandolo nella sentenza dotata di attestazione di conformità, come affermato da Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Su questa base ritiene integrato il presupposto dell’azione.
Nel merito, l’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Ciò determina l’accoglimento del ricorso e l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, di erogare alla ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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