Acconto o caparra nel contratto con il consumatore: Cassazione n. 22060/2026
La Corte di cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 22060 depositata il 27 giugno 2026, ha esaminato l’interpretazione di una clausola ambigua predisposta da un professionista e l’applicazione dell’art. 35 del Codice del consumo.
Questione esaminata
Un consumatore aveva versato 3.000 euro per il catering e la location del proprio matrimonio, indicando nel bonifico la causale “acconto”. Dopo la cessazione della relazione tra i futuri sposi aveva annullato l’evento e chiesto la restituzione. Il professionista aveva trattenuto la somma qualificandola come caparra confirmatoria. Il Tribunale, in appello, aveva accolto questa interpretazione nonostante l’incompletezza del testo contrattuale.
Principio affermato
Il contratto deve essere interpretato considerando l’intero regolamento, la causa concreta, lo scopo pratico e i canoni di buona fede. Se, dopo l’applicazione dei criteri generali, permane un’ambiguità effettiva in una clausola predisposta dal professionista, l’art. 35, secondo comma, del Codice del consumo impone l’interpretazione più favorevole al consumatore. Non si tratta di una facoltà del giudice, ma di un obbligo ermeneutico.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha rilevato il contrasto tra il riferimento contrattuale alla “caparra” e la causale “acconto” contenuta nel bonifico. Il Tribunale aveva risolto l’incertezza a favore del professionista senza spiegare perché tale qualificazione corrispondesse alla ragione pratica dell’accordo o tutelasse gli interessi effettivamente perseguiti dalle parti.
La buona fede impedisce al predisponente di sfruttare opportunisticamente l’ambiguità del testo e gli affidamenti ingenerati nella controparte. Il criterio favorevole al consumatore è sussidiario: interviene dopo i canoni degli artt. 1362 e seguenti c.c., ma diventa obbligatorio se il dubbio non è superabile. La Corte ha inoltre osservato che, essendo stata prevista la possibilità di sciogliere il rapporto, il trattenimento dell’acconto risultava contrario alla buona fede quale regola di condotta e di integrazione del contratto.
La sentenza è stata cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo esame.
Rilevanza pratica
Il professionista deve indicare chiaramente se il pagamento iniziale costituisce acconto o caparra e quali conseguenze derivino dall’annullamento. Formule incoerenti tra contratto, fattura e bonifico non possono essere risolte automaticamente contro il consumatore. Nei contenziosi occorre ricostruire la funzione concreta della somma e l’affidamento creato dalla documentazione complessiva.