Perdite su crediti: il concordato del 2011 non giustifica la deduzione nel 2010 (Cass. 16865/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16865
La Cassazione chiarisce quando una perdita su crediti possa essere dedotta prima dell’apertura di una procedura concorsuale e distingue il criterio generale degli “elementi certi e precisi” dal criterio legale collegato al provvedimento giudiziale di ammissione. La pronuncia affronta inoltre la prova dell’inerenza di spese per immobili, trasferte, prestazioni occasionali e imbarcazioni.
Questione esaminata
Una società aveva dedotto nel bilancio 2010 una perdita di 305.330,60 euro relativa a crediti verso un consorzio, successivamente ammesso al concordato preventivo nel giugno 2011. La contribuente sosteneva che il deterioramento finanziario fosse già riconoscibile alla chiusura del bilancio 2010 e che gli eventi successivi potessero confermarne retroattivamente la definitività.
L’Amministrazione aveva inoltre disconosciuto costi per lavori sull’immobile utilizzato in comodato, posto barca e imbarcazioni da diporto, viaggi, trasferte e prestazioni occasionali, ritenendo non provato che si trattasse di spese societarie anziché personali dell’amministratore.
Principio affermato
L’art. 101, comma 5, TUIR prevede due distinti criteri. In via generale, la perdita è deducibile quando risulti da elementi certi e precisi. In presenza di una procedura concorsuale opera invece un criterio legale: il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del provvedimento giudiziale che la apre o ammette.
L’ammissione al concordato intervenuta nel 2011 non rende automaticamente deducibile la perdita nell’esercizio 2010. Per anticipare la deduzione occorre dimostrare, con elementi autonomi già riferibili a quell’anno, che la perdita fosse allora certa e definitiva. La sola iscrizione in sede di assestamento del bilancio è un dato formale e non prova la certezza fiscale.
Motivazione della Cassazione
La Corte rileva che la procedura concorsuale era iniziata soltanto nel giugno 2011: il criterio legale non poteva quindi essere utilizzato per il 2010. Gli eventi successivi possono confermare un deterioramento pregresso, ma non sostituiscono gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101 TUIR per l’esercizio anteriore.
Nel caso concreto, oltre all’annotazione contabile, la contribuente non aveva indicato circostanze capaci di dimostrare la definitività della perdita nel 2010. Nel ricorso riconosceva, anzi, che la situazione era divenuta chiara nei primi mesi del 2011, dopo l’esito infruttuoso del recupero forzoso. L’accertamento di fatto dei giudici di merito è stato pertanto confermato.
Quanto agli altri costi, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure volte a ottenere una nuova valutazione delle prove. La sentenza regionale aveva esaminato criticamente l’appello e aveva rilevato che non erano stati offerti elementi ulteriori per dimostrare la natura societaria delle spese; il richiamo alla decisione di primo grado non costituiva quindi un’adesione acritica o una motivazione meramente apparente.
Rilevanza pratica
La decisione impone di separare nettamente il momento contabile da quello fiscale. Prima dell’apertura formale della procedura concorsuale, l’impresa deve conservare elementi contemporanei all’esercizio: iniziative di recupero risultate inutili, protesti, irreperibilità, cessazione dell’attività, situazione patrimoniale o altri dati oggettivi idonei a dimostrare la perdita.
Non basta modificare o assestare il bilancio alla luce di fatti conosciuti successivamente. Occorre spiegare perché quei fatti confermino una situazione già certa alla data di chiusura. Analogamente, per le spese potenzialmente promiscue o personali è essenziale documentare destinatari, finalità, collegamento con l’attività e vantaggio aziendale, evitando che il giudizio si riduca a una contestazione tardiva della valutazione di merito.