Opere precarie e titolo edilizio: vale il criterio funzionale, non quello strutturale (Cons. Stato n. 10438 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un’opera edilizia si accerta con criterio funzionale e non strutturale: un manufatto può non essere stabilmente infisso al suolo e tuttavia non beneficiare del regime delle opere precarie se è costruito per soddisfare esigenze non temporanee. L’opera che crea nuova volumetria, altera prospetti e sagoma dell’edificio e non costituisce pertinenza, per la sua fruibilità autonoma, in area destinata a sola ristrutturazione edilizia richiede il permesso di costruire e non la sola CILA. Accertata l’assenza del titolo, la demolizione è atto dovuto e il vizio di sproporzione non è configurabile. L’art. 3 d.P.R. n. 31/2017 disciplina la sola autorizzazione paesaggistica e non esonera dal titolo edilizio.

Il Fatto

La sentenza del TAR Abruzzo, Sezione Prima, n. 292/2020 aveva respinto il ricorso proposto da una società avverso il silenzio-rigetto del Comune sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, nonché avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori e quella di demolizione, entrambe emesse il 27.09.2019 dall’Ufficio tecnico comunale.

La vicenda riguarda un dehor realizzato a servizio di una trattoria, in area recintata e da tempo occupata da un manufatto. Dopo una CILA per una struttura leggera e una successiva CILA per la chiusura del gazebo con infissi vetrati, l’amministrazione aveva contestato la proprietà pubblica dell’area e la mancanza del titolo edilizio, ordinando la sospensione dei lavori e la demolizione. Di qui l’appello, con cui la società censura la sentenza quanto al diritto di difesa, alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione e alla sua assoggettabilità a CILA.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. Il rinvio della causa su istanza di parte, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., è ammesso solo in casi eccezionali, non ricorrenti nella specie, il che esclude un onere di motivazione analitica. Non trova applicazione il comma 5 dell’art. 84 d.l. n. 18/2020, che nella versione vigente abbreviò della metà i termini dell’art. 73, comma 1: la parte ha avuto venti giorni liberi per replicare, dal deposito della relazione istruttoria all’udienza.

La relazione, inoltre, era frutto di un adempimento istruttorio disposto con ordinanza collegiale, non di un documento di parte, e non è stata utilizzata ai fini della decisione perché ritenuta incompleta. Il Consiglio di Stato aggiunge che molteplici indizi confermano la proprietà pubblica dell’area: le verifiche catastali, la cessione a terzi di una particella originariamente inclusa nella stessa partita, la realizzazione di opere pubbliche senza procedure espropriative e la nota del Genio Civile del 1960, che non ricomprende l’area di sedime tra quelle cedute al Comune.

Il secondo motivo è infondato. La zona è classificata “B1 – Ristrutturazione Urbanistica-Edilizia” e ammette solo interventi di sostituzione edilizia. Il manufatto, di oltre dieci metri per tre e mezzo, chiuso su tre lati, crea nuova volumetria e incide su prospetti e sagoma, senza alcuna preesistenza qualificabile come edificio. La sua fruibilità autonoma esclude la natura pertinenziale.

Quanto al carattere precario, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3574 del 19.04.2024: rileva il criterio funzionale, non quello strutturale, e le funzioni stabili cui l’opera è adibita escludono il regime delle opere precarie. Ne consegue la necessità del permesso di costruire e l’inutilità della sola CILA, con dequotazione del terzo motivo sulla proporzionalità: la demolizione è atto dovuto.

Il quarto motivo è infine respinto: l’art. 3 d.P.R. n. 31/2017 prevede una procedura semplificata per la sola autorizzazione paesaggistica e non esclude il titolo edilizio. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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