Natura penale della perdita dello stato di militare e divieto di retrodatazione (Cons. Stato n. 10438 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La perdita dello stato di militare che consegua, quale atto dovuto e a contenuto vincolato, all’estinzione del rapporto d’impiego disposta dal giudice penale in applicazione dell’art. 32-quinquies cod. pen. costituisce pena ai sensi dell’art. 7 CEDU, a prescindere dalla sua qualificazione formale come misura disciplinare. Ne deriva che anche la retrodatazione degli effetti giuridici prevista dall’art. 867, comma 5, cod. ord. mil. partecipa di tale natura penale, quale modulazione del trattamento sanzionatorio. Poiché l’estensione della retrodatazione alla perdita dello stato è stata introdotta dall’art. 622, comma 1-bis, cod. ord. mil. solo con il d.lgs. n. 173/2019, essa non è applicabile ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale decreto, in forza del principio di irretroattività della norma sfavorevole.
Il Fatto
Un brigadiere della Guardia di finanza è stato sottoposto a procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione. Con sentenza del GIP, confermata in appello a seguito di concordato, è stato condannato alla pena detentiva e dichiarato interdetto perpetuo dai pubblici uffici, con estinzione del rapporto d’impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen..
Il Comandante regionale ha quindi disposto la perdita dello stato di militare con decorrenza dal 21 gennaio 2022 e, ai soli fini giuridici, dal 14 settembre 2018, in applicazione dell’art. 867, comma 5, cod. ord. mil. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso. Il militare ha appellato, contestando segnatamente l’effetto retroattivo in peius, e ha rinunciato alla censura sul difetto di delega.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia: il TAR ha dato conto della censura e l’ha espressamente respinta, sicché non vi è alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il nucleo della decisione investe il secondo e il terzo motivo. L’art. 622, comma 1-bis, cod. ord. mil., introdotto dal d.lgs. n. 173/2019 in vigore dal 20 febbraio 2020, ha esteso la retrodatazione anche alla perdita dello stato di militare, in precedenza riferita alla sola perdita del grado. Poiché i fatti risalgono al 2017, si pone la questione se tale disciplina sfavorevole sia applicabile.
Il Collegio richiama l’obbligo di interpretazione convenzionalmente orientata e il principio per cui l’art. 7 CEDU vieta di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento del fatto, estendendosi al diritto sanzionatorio amministrativo (richiamate Corte cost. n. 68/2017, Corte cost. n. 223/2018 e Cons. Stato, Ad. plen., n. 16/2023). Applica quindi i criteri Engel: qualificazione interna, natura dell’offesa, severità della sanzione.
La Corte riconosce che, secondo l’orientamento consolidato, le sanzioni disciplinari non sono di regola pene CEDU (Cons. Stato, sez. II, n. 5772/2025), ma individua un’eccezione quando la misura disciplinare sia conseguenza doverosa e vincolata di una sanzione penale. L’estinzione del rapporto d’impiego ex art. 32-quinquies cod. pen. è espressamente pena accessoria ex art. 19, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.; la qualificazione interna, se non decisiva in negativo, è sufficiente in positivo (Corte EDU, G.I.E.M. c. Italia, 2018). L’automatismo tra pena accessoria e destituzione è ravvisato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 1487/2020) e costituzionale (Corte cost. n. 268/2016), escludendosi il bis in idem (Corte EDU, A e B c. Norvegia, 2016).
La retrodatazione è modulazione del trattamento sanzionatorio e ne mutua la natura penale. L’appello è quindi accolto e il provvedimento è annullato nella parte in cui fa decorrere gli effetti giuridici dal 14 settembre 2018. Le spese dei due gradi sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.