L’ottemperanza non è impossibile se il commissario ad acta omette di acquisire gli atti nel fascicolo (TAR Abruzzo n. 461 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta non può legittimamente rappresentare l’impossibilità di portare a compimento il mandato quando l’atto oggetto di ottemperanza sia presente nel fascicolo d’ufficio e sia quindi nella sua disponibilità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. La cooperazione processuale impone al commissario di acquisire gli atti del giudizio prima di dichiarare l’impossibilità, mentre la mancata collaborazione delle parti non lo esonera dal dovere di procedere. L’eventuale inerzia o insufficienza dell’attività svolta resta valutabile dal Prefetto ai fini della sostituzione del designato.
Il Fatto
La vicenda traeva origine dall’annosa esecuzione di una sentenza del TAR, che aveva annullato il provvedimento del commissario ad acta nella parte in cui non disponeva il pagamento, in favore dell’A.S. di Assergi, dei canoni, degli indennizzi e delle somme dovute per l’occupazione illegittima del demanio frazionale. Con successiva ordinanza, il TAR nominava un nuovo commissario ad acta per gli incombenti connessi all’ottemperanza, come precisato dal Consiglio di Stato.
Il commissario nominato, dott. Ines Giannini, depositava relazione con cui rappresentava l’impossibilità di concludere il mandato, non essendo riuscito ad acquisire alcun elemento documentale utile, in particolare il verbale n. 1 del 12.10.2006 e i provvedimenti del precedente commissario, risultati “non reperibili”.
La Motivazione della Corte
Il TAR preliminarmente richiama l’art. 2, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. La difficoltà operativa rappresentata dal commissario non può essere condivisa: l’atto impugnato, coincidente con il verbale n. 1 del 12 ottobre 2006, è presente nel fascicolo d’ufficio, come allegato alla produzione del 2021, e il commissario può accedere a tutti gli atti del giudizio.
Quanto alla dedotta mancata collaborazione delle parti, il Collegio osserva che la cooperazione era stata espressamente richiesta, ma che la sua assenza non giustifica una dichiarazione di impossibilità di procedere. Gli ulteriori atti necessari, diversi da quelli pubblici liberamente acquisibili, potranno essere richiesti alle parti dal commissario nell’ambito del suo mandato.
Il Tribunale ritiene quindi che non sussista la dedotta impossibilità e che il commissario debba sollecitamente riprendere le attività, tenendo conto della produzione contenuta nel fascicolo di causa e degli atti che le parti metteranno a disposizione. Resta ferma la facoltà del Prefetto di valutare l’opportunità di sostituire il commissario designato, notiziando il TAR delle eventuali determinazioni assunte, data la risalenza della questione.
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Nota della Redazione
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