Istanza di aggiornamento della white list e obbligo di provvedere del Prefetto (TAR Lombardia n. 1046 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione antimafia, su richiesta dell’interessato, solo quando la richiesta sia documentata e adduca concreti elementi di novità, non ancora vagliati e idonei a modificare il quadro indiziario posto a base dell’interdittiva o del diniego di iscrizione alla white list. In difetto di tali caratteristiche l’istanza non fa sorgere alcun obbligo di provvedere. La presentazione frazionata e ravvicinata di plurime istanze revisionali, in assenza di una reale trasformazione della condizione dell’impresa, contrasta con il canone di buona fede e integra abuso del diritto. La valutazione di idoneità del novum va condotta secondo una prognosi postuma ex ante.
Il Fatto
La società ricorrente è stata attinta nel febbraio 2017 da una informativa interdittiva, rimasta inoppugnata, cui ha fatto seguito il rigetto dell’istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Con pec del 2.5.2024 la società ha chiesto alla Prefettura il riesame e l’aggiornamento del diniego ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159/2011, invocando in subordine l’applicazione dell’art. 94-bis, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011.
A fondamento dell’istanza la ricorrente ha dedotto il lungo tempo trascorso, la natura meramente probabilistica degli elementi indiziari, la cessazione nel dicembre 2022 del rapporto di lavoro con un dipendente e la scarsa rilevanza di un procedimento penale in corso. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, lamentando la violazione dell’obbligo di aggiornamento e dell’art. 2 legge n. 241/1990. La Prefettura ha sostenuto che l’istanza, reiterativa di precedenti, dovesse qualificarsi come mero sollecito a un riesame discrezionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la tesi della resistente secondo cui la richiesta sarebbe un semplice sollecito. La lettura è contraria al tenore letterale e contenutistico dell’atto, che formula una puntuale domanda di aggiornamento o riesame del provvedimento di diniego. Il giudice rileva inoltre che il ricorso ha implicitamente rinunciato alla domanda subordinata, sulla quale è venuto meno l’interesse alla decisione.
Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159/2011. Il Collegio ne propone una lettura rigorosa, ancorata al canone della buona fede. Il legislatore non parla di richiesta mera, ma di richiesta documentata, e collega il potere-dovere di aggiornamento al venir meno delle circostanze rilevanti. Ne deriva che l’obbligo di provvedere sorge solo se l’istanza adduce elementi di novità concreti, facilmente percepibili, non ancora esaminati e suscettibili di modificare il quadro indiziario. La verifica va compiuta secondo una prognosi postuma ex ante.
Nel caso concreto l’unico elemento nuovo è la cessazione, nel dicembre 2022, del rapporto di lavoro con un dipendente. Il dato è marginale: il provvedimento di diniego fonda il rischio infiltrativo sulla figura del legale rappresentante, sui rapporti societari con imprese riferibili a soggetti vicini a clan calabresi e sulla costituzione della società appena un mese dopo l’emissione di una interdittiva a carico di altra compagine. Il provvedimento non menziona neppure il rapporto di lavoro invocato.
Il Collegio sottolinea che l’istanza del maggio 2024 è la quarta in pochi anni e che le prime tre sono state riscontrate con approfondita istruttoria, sempre confermando la permanenza del rischio. Il provvedimento del 2021 è stato impugnato e il ricorso respinto con sentenza passata in giudicato. La reiterazione frazionata delle istanze, in assenza di un’autentica trasformazione dell’impresa, contrasta con il comma 2-bis dell’art. 1 legge n. 241/1990.
Il giudice richiama infine l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, che, in tema di accesso, ha affermato il divieto di abuso del diritto e la necessità di respingere richieste massive, vessatorie o pretestuose. Tali affermazioni, mutatis mutandis, si attagliano al caso: l’istanza è pretestuosa ed emulativa e non fa sorgere alcun dovere di riscontro. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda e l’assenza di consolidata giurisprudenza.
Nota della Redazione
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