Annullato il diniego di emersione fondato sulla mera segnalazione Schengen (TAR Emilia-Romagna n. 1114 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di inammissibilità dell’ingresso nel territorio Schengen, inserita da altro Stato membro nei confronti di un cittadino straniero per il solo motivo di non aver osservato le norme in materia di ingresso e soggiorno, non costituisce un automatismo ostativo all’accoglimento della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il provvedimento di diniego deve essere motivato dando conto di una valutazione individuale e concreta della pericolosità del richiedente per l’ordine e la sicurezza pubblica, da compiersi anche attraverso la consultazione con lo Stato che ha inserito la segnalazione, ai sensi dell’attuale disciplina europea del SIS di cui al regolamento UE 2018/1861. È conseguentemente illegittimo il diniego fondato sulla mera esistenza della segnalazione, senza un’adeguata istruttoria sui fatti che l’hanno determinata. In materia di gratuito patrocinio, l’autocertificazione di assenza di redditi prodotti all’estero non sostituisce la certificazione dell’autorità consolare, salvo che l’istante dimostri di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza per ottenerla.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego era motivato esclusivamente con il riferimento al parere negativo della Questura, fondato sulla segnalazione di inammissibilità dell’ingresso nel territorio Schengen inserita a suo carico da un’autorità straniera.
Il ricorrente contestava il provvedimento deducendo il difetto di istruttoria, la portata non vincolante della segnalazione Schengen ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e l’omessa considerazione della possibilità di riconoscere comunque il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Proponeva, inoltre, reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del primo motivo di censura. Ha osservato che nella giurisprudenza amministrativa si sono sviluppati due orientamenti contrapposti circa l’efficacia ostativa della segnalazione Schengen: un primo orientamento, che la ritiene automaticamente preclusiva della regolarizzazione, e un secondo, che richiede all’amministrazione di acquisire informazioni sulla condotta concreta del soggetto segnalato al fine di valutarne l’effettiva pericolosità.
Il Tribunale ha dato continuità al secondo orientamento, valorizzando le recenti ordinanze del Consiglio di Stato che hanno disposto attività istruttoria per conoscere i motivi concreti sottesi all’iscrizione nel SIS. Ha richiamato, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di diniego di visto Schengen, che impone di indicare lo Stato membro che ha sollevato l’obiezione e il motivo specifico del diniego.
Ha assunto, tuttavia, rilievo dirimente la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 22 gennaio 2026 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), del D.L. n. 34/2020 nella parte in cui preclude l’accesso alle procedure di emersione ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le norme in materia di ingresso e soggiorno. La Consulta ha ritenuto la norma irragionevole, perché in contraddizione con le finalità della disciplina di emersione, e lesiva del principio di eguaglianza, determinando una disparità tra chi sia entrato irregolarmente in Italia e chi, invece, sia stato segnalato per il solo ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato dell’area Schengen.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che sia il diniego prefettizio sia il presupposto parere della Questura si fondavano esclusivamente sull’automatismo ostativo legato alla mera esistenza della segnalazione, senza alcuna valutazione individuale della pericolosità del ricorrente. Ha pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, rimettendo all’amministrazione la riedizione del potere alla luce dei principi enunciati.
Quanto al reclamo avverso l’inammissibilità dell’istanza di gratuito patrocinio, il Tribunale l’ha respinto, osservando che l’autocertificazione di assenza di redditi non è sufficiente a sostituire la certificazione dell’autorità consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, non avendo l’istante dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di procurarla. L’invio della richiesta al Consolato era avvenuto infatti a mezzo di posta elettronica ordinaria, con modalità non idonee a comprovare la ricezione da parte del destinatario. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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