Sanzione disciplinare al comandante di stazione per omesso ritiro cautelare delle armi (TAR Calabria n. 1046 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del militare la regola della tempestività della contestazione, posta dall’art. 1398 cod. ord. mil., non si traduce in un termine perentorio di immediata contestazione, ma in un criterio di ragionevole prontezza, da commisurare alla conoscenza effettiva degli addebiti in capo al titolare del potere disciplinare e alla complessità degli accertamenti preliminari. Il termine a difesa inferiore ai due terzi di quello di conclusione del procedimento non determina l’invalidità della sanzione quando l’incolpato abbia concretamente esercitato le proprie facoltà difensive e non abbia chiesto la proroga. La valutazione di gravità del fatto e la commisurazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Le direttive interne impartite dalla scala gerarchica possono restringere il margine di discrezionalità del Comandante di Stazione in materia di controllo della detenzione di armi.

Il Fatto

Il ricorrente, Comandante di Stazione dell’Arma dei Carabinieri, nel corso di una perquisizione rinveniva sostanza stupefacente nella disponibilità di un soggetto che risultava anche detentore di due fucili da caccia. Denunciato l’interessato all’Autorità Giudiziaria, il militare non disponeva il ritiro cautelare delle armi né la proposta di divieto di detenzione, attivandosi soltanto in un momento successivo, su impulso dei superiori comandi.

All’esito del procedimento disciplinare gli veniva inflitta la sanzione della “consegna” di tre giorni; il rigetto del ricorso gerarchico veniva impugnato davanti al TAR, con richiesta di annullamento degli atti e di risarcimento del danno, anche all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di cancellazione dal ruolo e di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. non consente di disporre su istanza di parte la cancellazione della causa e che le vicende penali genericamente richiamate dal ricorrente non integrano le situazioni eccezionali richieste dalla norma, difettando ogni nesso di pregiudizialità.

Nel merito, la contestazione sulla tardività della contestazione è infondata. La Corte richiama l’orientamento per cui la regola di immediatezza va intesa in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione dei fatti (Cons. Stato Sez. III n. 6785 del 2023; TAR Marche Sez. I n. 283 del 2023). Nel caso concreto il Comandante di Compagnia, unico titolare del potere disciplinare, non era a conoscenza della detenzione di armi da parte del denunciato, circostanza non menzionata nella segnalazione ricevuta dal ricorrente, e ha acquisito gli elementi utili solo con le comunicazioni successive, richiedendo poi l’autorizzazione all’utilizzo degli atti di indagine.

Quanto ai vizi procedimentali, la doglianza è inammissibile per indeterminatezza dei parametri normativi asseritamente violati; l’art. 1370, comma 6, cod. ord. mil. esclude comunque l’assistenza difensiva necessaria per le sanzioni diverse dalla consegna di rigore. Sul termine a difesa, essendo quello di conclusione fissato in trenta giorni, opera la previsione dell’art. 1029 d.P.R. n. 90/2010, che per i procedimenti di durata pari o inferiore a trenta giorni assegna dieci giorni per le memorie: il ricorrente ha comunque depositato articolate osservazioni senza chiedere proroga.

La Corte esclude poi il difetto di motivazione, posto che il provvedimento dà conto della disamina delle giustificazioni, non essendo richiesta la confutazione analitica di ogni argomento. Sulla proporzionalità, il Collegio ribadisce la discrezionalità amministrativa nella commisurazione della sanzione e valorizza il ruolo rivestito, un precedente disciplinare e la circostanza che l’omissione fu commessa in presenza di altro militare.

Infine, il motivo sulla titolarità del potere discrezionale di ritiro delle armi è infondato: le disposizioni impartite dal Comando di Compagnia, alla luce dell’art. 38 T.U.L.P.S., avevano sensibilmente ridotto il margine di valutazione del Comandante di Stazione, così che l’inerzia integra mera omissione. Il rigetto della domanda annullatoria travolge la connessa domanda risarcitoria, per difetto dell’elemento oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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