L’annullamento d’ufficio del silenzio-assenso edilizio non può fondarsi su generiche difformità urbanistiche (TAR Campania n. 4958 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le mere difformità del progetto rispetto alla strumentazione urbanistica e alla normativa vigente non sono di per sé sufficienti a integrare la “falsa rappresentazione dei fatti” di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che sola consente all’Amministrazione di superare il termine decadenziale annuale per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Per superare il predetto termine, l’Amministrazione deve allegare e dimostrare l’esistenza di dichiarazioni non veritiere, reticenti o fuorvianti del privato che abbiano inciso sulla formazione tacita del titolo edilizio, integrando un concorso colposo del destinatario. In assenza di tali elementi, il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato oltre l’anno dalla formazione del silenzio-assenso è illegittimo per difetto di motivazione sui presupposti che consentono il superamento del termine decadenziale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire, sulla quale si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Dopo circa quattordici mesi dalla maturazione del titolo tacito, l’Amministrazione comunale ha adottato un provvedimento di annullamento d’ufficio, invocando il disposto del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e deducendo che il silenzio-assenso sarebbe stato invocato per un progetto non conforme alla strumentazione urbanistica, quindi sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
La società ha impugnato il provvedimento, articolando plurimi motivi di ricorso incentrati, in particolare, sulla insussistenza di false dichiarazioni e sulla tardività dell’esercizio del potere di autotutela, ormai decorso il termine annuale di cui al comma 1 dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il Comune non si è costituito in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso sulla base dell’assorbente vizio motivazionale che affligge il provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che l’annullamento d’ufficio è stato adottato ben oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, sul presupposto che il silenzio-assenso fosse stato invocato per un progetto non conforme alla strumentazione urbanistica e normativa vigente e, quindi, sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
Il Tribunale ha tuttavia osservato che una siffatta motivazione risulta del tutto priva di univoci riferimenti a specifiche dichiarazioni false, omesse o fuorvianti, non risultando chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel ritenere superabile il termine decadenziale. Le difformità rispetto alla strumentazione urbanistica e alla normativa vigente non possono, di per sé sole, integrare i presupposti del comma 2-bis dell’art. 21-nonies, dovendo l’Amministrazione evidenziare la sussistenza di dichiarazioni non veritiere che abbiano inciso sulla formazione tacita del permesso di costruire, integrando un concorso colposo del privato nell’ottenimento del titolo illegittimo.
Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di motivazione in ordine ai presupposti che avrebbero consentito il superamento del termine decadenziale, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rieditare il procedimento rinnovandone la motivazione. Il Collegio ha altresì condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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