Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1047 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato ove questa confermi che l’esecuzione è ancora in corso. Integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione scolastica, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. Il commissario è pertanto titolare di un compito intrinsecamente obbligatorio, funzionale alla sola attuazione del comando giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nell’importo annuo di 500,00 euro, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, rappresentando di aver corrisposto le spese di lite ai difensori antistatari ma di non aver dato attuazione al dictum giudiziale nei confronti della docente. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato e risulta quindi integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 21.11.2023, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il ricorso è stato notificato il 6.8.2024, oltre tale termine.
Il Tribunale ricorda che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale: evenienza che nella specie si è verificata.
Nel merito il ricorso è fondato. La difesa erariale, affermando che l’esecuzione è tuttora in corso, conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Il Collegio dà continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe, richiamato con le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024, nn. 682 e 683 del 31.7.2024, n. 764 del 27.9.2024, nn. 790, 791 e 792 dell’11.10.2024 e n. 836 del 24.10.2024.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Il Collegio precisa la natura dell’incarico: il commissario agisce su semplice richiesta dell’interessata non come dirigente amministrativo, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico, ma alla sola attuazione della pronuncia, anche mediante poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021 e di TAR Campania, Napoli, n. 5186 del 2023. Il commissario potrà quindi ordinare l’inclusione del nominativo tra i soggetti abilitati alla registrazione sulla piattaforma e all’attivazione della carta, senza che occorra la qualifica di docente di ruolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 600,00 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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