Parere del Parco sul condono edilizio richiede valutazione concreta di compatibilità (TAR Campania n. 8483 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo apposto dopo l’esecuzione dell’opera, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, nella versione applicabile ratione temporis, non è precluso in modo assoluto, ma è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Tale parere non può risolversi nel mero richiamo della normativa vincolistica, ma deve contenere una valutazione specifica e concreta di compatibilità del manufatto con il vincolo sopravvenuto, dando conto dell’effettivo pregiudizio arrecato ai valori tutelati. Il parere affetto da difetto di motivazione è illegittimo e la sua illegittimità si riverbera, in via derivata, sul provvedimento di annullamento in autotutela adottato sulla sua base.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, la concessione edilizia in sanatoria rilasciata per un immobile destinato a civile abitazione. L’annullamento si fondava sul parere negativo espresso dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che aveva rilevato l’incompatibilità delle opere con le previsioni del Piano del Parco.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione del termine di dodici mesi, per contrasto con il divieto di annullamento d’ufficio di provvedimenti affetti da soli vizi formali, per lesione del legittimo affidamento e per l’errata applicazione retroattiva della disciplina vincolistica. Ha inoltre contestato nel merito il contenuto del parere dell’Ente Parco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, osservando che la ricorrente aveva contestato contenutisticamente il parere negativo dell’Ente Parco con uno specifico motivo di ricorso. Il gravame è stato poi ritenuto fondato con assorbimento delle altre censure.
Il Tribunale ha anzitutto qualificato il vincolo. Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato e pubblicato in data 27 gennaio 2010, risulta sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’immobile, circostanza pacifica in atti e desumibile dallo stesso parere dell’Ente.
Ha poi individuato la disciplina applicabile. Poiché la domanda di condono era stata presentata nel 1986, trova applicazione la legge n. 47 del 1985 nella sua versione originaria, non le modifiche introdotte dalla successiva normativa sul condono. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 4486/2014 e, in tema di accertamento di conformità, Cons. Stato n. 5041/2019, confermando che il principio tempus regit actum non opera per i titoli in sanatoria.
Sul piano sostanziale, gli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 consentono la sanatoria di opere ricadenti in area vincolata dopo l’edificazione, purché vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il Collegio richiama l’indirizzo di Cons. Stato, Ad. plen., n. 20 del 1999 e di Cons. Stato n. 5549 del 2014, confermato da Cons. Stato n. 4072 del 2023 e da TAR Lazio n. 5269 del 2025: la valutazione dell’autorità deve essere rapportata al caso concreto e non tradursi nella mera applicazione delle norme vincolistiche.
Applicando tali principi, il Tribunale ha riscontrato il difetto di motivazione del parere dell’Ente Parco, che si era limitato a un generico riferimento alla normativa vincolistica senza operare alcuna valutazione specifica di compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto, né dare conto dell’effettivo pregiudizio ai valori tutelati. L’illegittimità del parere si riverbera sul provvedimento comunale di annullamento, affetto da illegittimità derivata. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Ente Parco alle spese.
Nota della Redazione
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