Pubblicazione su amministrazione trasparente e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Puglia n. 1047 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione dell’aggiudicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 50/2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Tale pubblicazione prevale, ai fini dell’individuazione del dies ad quem, sulla pubblicazione all’albo pretorio, ove anteriore. Il termine decorre dalla conoscibilità legale degli atti di gara e dei verbali, non dall’accesso agli atti, che non riapre i termini già maturati quando i vizi erano conoscibili con ordinaria diligenza. Il ricorso che censuri vizi noti o conoscibili alla data della pubblicazione è pertanto tardivo.
Il Fatto
Il Comune di Foggia indice una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un appalto misto di servizi e lavori di manutenzione delle reti fognarie. La graduatoria colloca al primo posto il raggruppamento poi aggiudicatario, al secondo la società odierna ricorrente. Con determinazione dirigenziale n. 67 del 12.1.2023 l’appalto viene aggiudicato al raggruppamento controinteressato.
La mandataria del raggruppamento secondo classificato impugna l’aggiudicazione con ricorso principale, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti. Chiede l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica, in subordine per equivalente. I resistenti eccepiscono la tardività del gravame principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. La determinazione di aggiudicazione risulta pubblicata sul profilo web del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sin dal 19.1.2023, unitamente a tutti i verbali di gara. Una seconda pubblicazione avviene il 24.1.2023; una precedente affissione all’albo pretorio era iniziata il 18.1.2023. La pubblicazione su “Amministrazione trasparente” è dunque anteriore all’ultimo giorno di affissione all’albo e deve ritenersi prevalente ai fini del dies a quo.
Il Tribunale richiama i principi dell’A.P. n. 12/2020, secondo cui la pubblicazione degli atti di gara ex art. 29 d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Le difese della ricorrente si sono limitate a contestare in fatto la data di pubblicazione, senza scalfire l’applicabilità del principio. Il ricorso, notificato il 23.2.2023, è pertanto tardivo.
L’accesso agli atti, richiesto il 20.1.2023 e ottenuto il 1.2.2023, non muta la conclusione. Tutti i motivi del ricorso principale riguardano vizi già nella piena conoscenza della ricorrente, o conoscibili con ordinaria diligenza, alla data del 19.1.2023. Le censure sul fatturato e sull’idoneità professionale attengono ad atti della busta amministrativa aperti nella seduta del 29.7.2022, alla presenza del legale rappresentante della ricorrente; quella sulle certificazioni attiene all’offerta tecnica aperta l’8.8.2022.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ritiene che il requisito del fatturato minimo sia previsto in riferimento ad attività analoga e non identica, coerentemente con il principio del favor participationis. Poiché dalle fatture emerge lo svolgimento di servizi di autospurgo, riconducibili alla pulizia di corpi di fogna nera, il motivo è infondato. Analogamente è respinta la censura sull’esclusione per i precedenti penali di un socio: si tratta di socio di minoranza, non rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, che richiama il socio unico o di maggioranza nelle società con non più di quattro soci. Per il procuratore speciale, il reato era già estinto prima della presentazione dell’offerta.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è tardivo, perché rivolto avverso atti già impugnati, e comunque infondato nel merito: si fonda su notizie di stampa prive di riscontro e su un presunto conflitto di interesse non supportato, non essendo il dirigente indicato RUP della procedura né componente della commissione. Le domande accessorie seguono le sorti dei ricorsi. Il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti sono dichiarati irricevibili; i primi motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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