Danno da ritardo e colpa dell’amministrazione: illegittimità e oneri probatori (Cons. Stato n. 1047 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. individua il presupposto dell’azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale nella sola illegittimità dell’atto o nel mancato esercizio dell’attività obbligatoria; l’elemento soggettivo del dolo o della colpa rileva ai sensi del comma 3 per la quantificazione del danno. L’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’azione amministrativa determina effetti riflessi sull’onere della prova, nel senso che grava sull’amministrazione convenuta allegare concreti elementi atti a dimostrare l’errore scusabile. La colpa della p.a. si individua nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili. La rinuncia alla tutela cautelare non interrompe di per sé il nesso causale e non integra il mancato rispetto del dovere di ordinaria diligenza, salvo che lo strumento cautelare fosse idoneo a neutralizzare gli effetti negativi del ritardo.
Il Fatto
La controversia origina dall’esclusione di una società dall’elenco regionale delle imprese fornitrici di dispositivi protesici, disposta con una determinazione dirigenziale che, pur a fronte dell’esito favorevole delle verifiche sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, non inseriva l’operatore nell’elenco in applicazione del divieto di iscrizione anteriore all’espletamento delle procedure di gara previste dal d.p.c.m. 22 gennaio 2017.
La società impugnava l’atto e il TAR Puglia, con sentenza divenuta definitiva, ne dichiarava l’illegittimità. Ottenuta l’iscrizione solo in esito a tale decisione, la società proponeva domanda risarcitoria per il danno da ritardo maturato nei circa venti mesi intercorsi tra la mancata iscrizione e l’adempimento. Il TAR accoglieva la domanda, riconoscendo il danno senza immediata definizione dell’ammontare e facendo rinvio, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., a un accordo tra le parti sulla base dei dati di fatturato ricavabili dagli atti. La Regione proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impugnazione e conferma la sentenza di primo grado. Il primo motivo lamenta la contraddittorietà della decisione, che avrebbe ritenuto provati tutti gli elementi dell’illecito e al contempo affermato che il rimedio avverso i danni da attività provvedimentale postula la sola illegittimità dell’atto, senza l’elemento psicologico.
La censura non è condivisa. Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi già prima del codice del processo amministrativo, secondo cui la sola illegittimità dell’atto fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione relativa di colpa. L’accertamento dell’illegittimità produce effetti riflessi sulla distribuzione dell’onere della prova, facendo ricadere sull’amministrazione l’onere di allegare concreti elementi dimostrativi dell’errore scusabile; il risarcimento non è mai conseguenza automatica dell’annullamento, ma il rigore probatorio a carico dell’istante risulta attenuato.
La colpa della p.a. si ravvisa nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di chi instaura un rapporto con l’amministrazione. La responsabilità va invece esclusa quando emerga un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto. Nel caso concreto il decreto non presentava formulazione ambigua né perplessa, e l’avvio delle procedure di gara costituiva il prius logico per rimuovere l’ostacolo all’iscrizione: l’errore scusabile non è configurabile.
Il secondo motivo contesta il nesso causale, sostenendo che la rinuncia all’istanza cautelare avrebbe interrotto il rapporto eziologico e reso il danno evitabile. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2021: la rinuncia alla sospensiva non integra una scelta processuale omissiva, ma una strategia difensiva volta a soddisfare gli interessi processuali complessivi. Il danno è evitabile solo quando il giudice ritenga che lo strumento cautelare sarebbe stato idoneo a neutralizzare gli effetti negativi del ritardo. Nella specie la società ha tempestivamente impugnato l’atto e formulato istanza cautelare, poi rinunciata in ragione delle peculiarità della controversia: non sussistono i presupposti dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.
Quanto alla quantificazione, il Collegio conferma il rinvio all’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., sulla base dei dati contabili di causa. Le spese del grado cautelare sono compensate.
Nota della Redazione
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