Cittadinanza negata per pericolosità anche se integrato socialmente (TAR Lazio n. 7142 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, è atto di ampia discrezionalità amministrativa, che postula una valutazione approfondita circa l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale. L’informativa degli organismi di sicurezza dello Stato, raccolta e vagliata nell’esercizio delle funzioni istituzionali, è fonte attendibile e può sorreggere il diniego anche quando i relativi elementi integrino i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992. In tali evenienze, l’Amministrazione non è tenuta ad esternare i dettagli dell’istruttoria, essendo sufficiente la motivazione per relationem, che consenta comunque di comprendere l’iter logico seguito. L’eventuale livello di integrazione sociale raggiunto non è elemento decisivo, ove emergano elementi che rivelino la pericolosità del richiedente.
Il Fatto
Una cittadina nigeriana presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana nel 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza con decreto motivato dal richiamo a elementi informativi che non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica, previo parere negativo del Consiglio di Stato.
La ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando l’assenza di precedenti penali e le proprie condizioni di integrazione sociale. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, acquisiva la relazione riservata dei servizi di sicurezza e consentiva alla ricorrente di prenderne visione.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’acquisizione dello status di cittadino è un provvedimento di tipo concessorio, caratterizzato da amplissima discrezionalità, esercitata in base a tutti gli elementi che permettano di valutare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, tra cui l’assenza di precedenti penali e i profili economici e patrimoniali.
Sulla scorta dell’istruttoria disposta, il Collegio ha accertato che la ricorrente fosse compagna di un esponente di vertice di un’organizzazione criminale e che fosse dedita al meretricio e al traffico di stupefacenti per conto del compagno. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che operano come causa automaticamente ostativa ex art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992.
La sentenza affronta il tema dell’attendibilità delle risultanze, statuendo che le notizie provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza, raccolte e vagliate nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sono di fonte ufficiale e la loro veridicità non è ragionevolmente dubitabile. Nella contrapposizione tra la versione della ricorrente e l’esito delle indagini, il Collegio privilegia la seconda, richiamando i principi di ragionevolezza e di tutela avanzata tipici dei procedimenti di naturalizzazione.
Quanto alla motivazione, il TAR ritiene che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa integri una motivazione per relationem legittima, considerato che non sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli senza pregiudicare la sicurezza nazionale. La decisione evidenzia inoltre come la ricorrente non avesse addotto argomentazioni specifiche per contestare le accuse relative alla propria attività personale, limitandosi a negare vincoli col compagno.
Il ricorso viene quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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