Riconoscimento titoli di sostegno conseguiti all’estero: obbligo di valutazione comparativa e misure compensative (TAR Lazio n. 11928 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’autorità nazionale competente, pur in assenza di un titolo abilitante all’esercizio della professione nello Stato d’origine, è tenuta a valutare le competenze professionali acquisite dall’interessato e a confrontarle con quelle richieste dalla normativa nazionale, procedendo a un esame analitico e non meramente formale dei percorsi formativi. L’eventuale differenza tra “titoli propri” e “titoli ufficiali” non è di per sé ostativa al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, quando il confronto tra le formazioni evidenzi differenze sostanziali.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, chiedeva il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di un attestato di formazione denominato “Corso in assistenza necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’Università spagnola in collaborazione con soggetti privati. L’Amministrazione rigettava l’istanza, rilevando che il titolo costituiva un mero “titolo proprio”, non ufficiale e non abilitante in Spagna, e che il percorso formativo presentava incolmabili differenze rispetto alla specializzazione prevista dalla normativa italiana, in particolare con riguardo al riferimento al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico”, alla mancanza di chiarezza su laboratori e tirocinio e alle modalità blended di svolgimento del corso. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, articolando plurime censure e domanda cautelare, accolta dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia, osserva che quando l’interessato non possiede il titolo che attesta la qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE ma ha acquisito competenze tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello ospitante, le autorità nazionali sono comunque tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione, in diretta applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE. Tale principio, ribadito dalla Corte di Giustizia, sez. VIII, 20 novembre 2025, nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, comporta che lo Stato membro ospitante non può rifiutarsi di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato d’origine, ma deve comunque procedere a una verifica sostanziale delle conoscenze e delle qualifiche del richiedente.
Nel caso concreto, il Collegio rileva che la valutazione ministeriale è stata affidata a rilievi di carattere generale e formale, come la natura non abilitante del titolo o il riferimento alla diversa denominazione del corso, senza considerare la documentazione versata in atti da cui emerge la durata del corso (1.500 ore) e la sovrapposizione delle materie con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del d.m. 30 settembre 2011. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, viziato da difetto di istruttoria e di motivazione per non aver svolto l’esame comparativo analitico imposto dal diritto europeo.
Il Tribunale accoglie inoltre la censura concernente la mancata assegnazione di misure compensative. La giurisprudenza europea, infatti, riconosce la possibilità di imporre tali misure anche in caso di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi e in assenza di un titolo abilitante nello Stato d’origine, dovendo l’Amministrazione, all’esito del confronto, consentire all’interessato di colmare le differenze riscontrate, eventualmente con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. La natura non abilitante del titolo, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non ha valore dirimente, essendo sufficiente una mera equivalenza tra i percorsi per far sorgere il dovere di riconoscimento, se del caso condizionato a misure compensative ex art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è obbligata a riesaminare l’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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