Danno da silenzio sulla voltura e nesso causale secondo diligenza (Cons. Stato n. 10483 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per il danno da silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di voltura della pratica edilizia, il nesso causale va accertato con giudizio controfattuale, verificando se la condotta dovuta avrebbe con probabilità evitato il pregiudizio. Non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., norma ricognitiva del principio di auto-responsabilità dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. Il titolare di un interesse condizionato al rilascio del titolo edilizio non può limitarsi a presentare la voltura e attendere inerte l’esito, poiché il termine annuale per l’azione contro il silenzio ha natura di termine massimo e non di soglia di diligenza. La mera impossibilità di partecipare al procedimento non integra danno, se non è dimostrata la spettanza del bene della vita.

Il Fatto

La società appellante ha acquisito per conferimento un complesso immobiliare sul quale pendeva una richiesta di permesso di costruire presentata dal dante causa. La successiva vendita del complesso a un terzo era subordinata alla condizione sospensiva del rilascio del titolo entro un termine, poi prorogato.

La società ha chiesto al Comune la voltura della pratica edilizia. L’amministrazione non ha risposto. Non avveratasi la condizione, la vendita è stata risolta. Il Comune ha quindi archiviato la pratica e contestato il mancato pagamento degli oneri. La società ha chiesto il risarcimento ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il TAR Calabria ha rigettato la domanda. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio conferma che l’appellante ha violato il dovere di diligenza. La presenza della condizione sospensiva imponeva una particolare cura nel coltivare la richiesta di voltura, cui l’amministrazione doveva comunque provvedere. L’appellante non ha svolto alcun sollecito, neppure stragiudiziale.

La Corte distingue la posizione di chi ha lasciato decorrere il termine per l’azione contro il silenzio e solo dopo ha agito in risarcimento, da quella di chi ha ottenuto il provvedimento senza reagire al ritardo. Solo il primo aggrava realmente il danno. Il secondo subisce un pregiudizio imputabile all’amministrazione. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1625 del 2022.

L’attesa di un anno dall’istanza di voltura per iniziare l’azione ex art. 31 c.p.a. avrebbe superato il termine della condizione. Il termine annuale è massimo, non soglia di diligenza. Opera quindi il limite dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che recepisce l’art. 1227, comma 2, cod. civ.: il creditore ha l’obbligo positivo di evitare o ridurre il danno, secondo buona fede e correttezza. Sul principio di auto-responsabilità richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2011.

Il secondo motivo è infondato. Il Collegio applica il giudizio controfattuale: la verifica del nesso causale impone di accertare la probabilità del conseguimento del risultato, ponendo al posto dell’omissione il comportamento dovuto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9583 del 2023). La mancata partecipazione al procedimento non basta: non è certo l’esito favorevole.

Per completezza, la Corte ritiene legittima l’archiviazione. Opera l’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001: il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo lavori già iniziati e completati entro tre anni. Quanto al richiamo alla sentenza di Sez. IV n. 6432 del 2024, il caso differisce: la comunicazione all’originario proprietario è del 1 luglio 2020 e il giorno dopo è stata resa all’appellante, mentre qui l’iter è più complesso per il trasferimento sottoposto a condizione. Spese compensate per la complessità della ricostruzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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