SRB, silenzio-assenso sull’istanza ex art. 44 CCE e inefficacia dell’atto soprassessorio tardivo (TAR Lazio n. 1049 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base per le comunicazioni elettroniche si intendono accolte decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, ove non intervenga un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’organismo preposto ai controlli sui limiti di esposizione. La richiesta di integrazione documentale ex art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, da formularsi per una sola volta entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, è l’unica causa di sospensione del termine. La mancanza o l’incompletezza della documentazione non impedisce il perfezionamento del titolo tacito: eventuali carenze possono essere contestate solo mediante annullamento in autotutela. L’atto comunale che, dopo la formazione del silenzio-assenso, inviti l’operatore a sospendere i lavori in vista di una diversa localizzazione dell’impianto ha carattere soprassessorio ed è inefficace ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003, che richiama il regime dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, operatore attivo nella realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, si era aggiudicata in raggruppamento temporaneo il lotto relativo al Lazio della procedura selettiva indetta per la realizzazione di nuove SRB nell’ambito del Piano “Italia 5G”, finanziato con fondi del PNRR, in aree a fallimento di mercato. Il sito prescelto ricadeva nel territorio di un Comune, dove l’operatore presentava al SUAP, il 2 aprile 2025, istanza autorizzatoria ex art. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003, corredata degli allegati di rito.

Acquisiti autonomamente il nulla osta dell’Arpa Lazio e l’autorizzazione sismica regionale, e non essendo pervenuto alcun diniego nel termine di legge, la società autocertificava il titolo tacito e avviava i lavori. Il Comune invitava quindi l’operatore a sospendere il cantiere per valutare una diversa collocazione dell’impianto in area comunale. A fronte del reiterato silenzio, la società impugnava la nota chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso e l’annullamento o la declaratoria di inefficacia dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 44 CCE, che delinea una procedura celere, scandita da termini stringenti per la richiesta di integrazioni e per la convocazione della conferenza di servizi, e connotata dalla formazione del silenzio-assenso in caso di mancato intervento, nei sessanta giorni, di un diniego espresso o di un parere negativo delle autorità preposte alla tutela di interessi sensibili. La specialità del regime è funzionale all’interesse pubblico alla rapida diffusione delle reti.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto, il Tribunale ribadisce che l’unica causa di sospensione del termine è la richiesta di documentazione integrativa inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Il perfezionamento del titolo tacito non presuppone l’assenza di vizi né la completezza della documentazione, potendo l’amministrazione reagire solo con l’annullamento in autotutela. Il preavviso di rigetto costituisce passaggio obbligato, ma non sospende il termine di formazione del silenzio-assenso.

Calando tali coordinate nella fattispecie, il Collegio rileva che il Comune non ha ritualmente dedotto alcuna lacuna dell’istanza mediante tempestiva richiesta di integrazione, né ha adottato un provvedimento negativo entro i sessanta giorni. Nel medesimo termine non sono intervenuti atti negativi delle autorità tutorie; gli unici pronunciamenti esterni, dell’Arpa e della Regione, sono stati di segno positivo, essendo stati acquisiti autonomamente dall’operatore, che ha così supplito all’inerzia dell’ente nel convocare la conferenza di servizi.

Quanto alla nota del 26 giugno 2025, il Tribunale ne sottolinea il carattere soprassessorio: essa rinvia a un avvenimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo dell’impresa e determina un arresto procedimentale. L’atto va pertanto dichiarato inefficace ex art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003, norma che estende agli atti tardivamente volti a rimettere in discussione l’effetto assentivo il regime dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.

Il ricorso è quindi accolto: il Tribunale accerta la formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 2 aprile 2025 e dichiara l’inefficacia dell’atto impugnato. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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